Cassazione Civile, Ordinanza n. 23795/2025 del 23/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia originaria riguardava un dipendente di un ente pubblico non economico, che chiedeva differenze retributive per avere svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento formale, sul presupposto che si dovesse applicare il CCNL Autostrade e Trafori, utilizzato di fatto dall'ente, anziché la disciplina regionale siciliana prevista dalla legge. Dopo che la Corte d'appello aveva accolto la domanda e che la Cassazione, con ordinanza, aveva cassato la decisione e rigettato la domanda ritenendo inapplicabile l'art. 2126 c.c. e decisiva la necessità di applicare la corretta fonte collettiva di comparto, l'erede del lavoratore ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. Deduceva un errore di fatto della Cassazione: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente affermato che l'applicazione del contratto collettivo privatistico al lavoratore avrebbe creato una disparità di trattamento, mentre in realtà quel contratto sarebbe stato applicato a tutti i dipendenti dell'ente, sicché non vi sarebbe stata alcuna disparità interna e sarebbe stato corretto il richiamo all'art. 2126 c.c. per retribuire le prestazioni effettivamente rese. Il consorzio ha resistito chiedendo il rigetto della revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il motivo travisasse il significato dell'ordinanza impugnata, poiché la presunta disparità di trattamento richiamata dalla decisione non riguardava un confronto interno tra dipendenti del consorzio, ma la necessità di applicare il contratto collettivo correttamente individuato per il comparto di appartenenza. Inoltre, ha osservato che la precedente ordinanza non si fondava solo su quel rilievo, ma su un più ampio ragionamento sulla gerarchia delle fonti, sulla vincolatività della contrattazione collettiva corretta e sulla non applicabilità dell'art. 2126 c.c. alla fattispecie. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
individua il mezzo di impugnazione per revocazione delle decisioni della Cassazione nei casi ammessi dalla legge.
il vizio dedotto era l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, ma la Corte ha escluso che tale errore sussistesse.
è ritenuto non applicabile alla vicenda, perché la nullità non riguardava il rapporto di lavoro in sé ma l'erronea regolamentazione economica tramite atto dell'amministrazione contrario alla fonte collettiva corretta.
art. 24 L.R. Sicilia n. 10/2000
è indicato come fonte regionale che disciplinava i rapporti di lavoro dell'ente, escludendo l'applicazione di contrattazione privatistica diversa.
art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001
è richiamato come vincolo di legge che impedisce alla pubblica amministrazione di scegliere liberamente il contratto collettivo applicabile, imponendo quello di comparto correttamente individuato.
è evocato quale parametro del principio di parità di trattamento economico, da valutare rispetto al contratto collettivo del comparto di appartenenza.
art. 97 Cost.
è richiamato in relazione all'esigenza di ripristino della legalità violata e alla necessità che l'amministrazione si conformi alle regole legali e contrattuali vincolanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico del lavoratore deve essere determinato in base al contratto collettivo di comparto correttamente applicabile; l'amministrazione non può sostituirlo con un diverso contratto, anche se in concreto più favorevole o di fatto applicato a taluni dipendenti.
- L'adozione o l'applicazione di un regime economico non conforme alla fonte collettiva vincolante è illegittima e non può fondare un diritto del lavoratore alla conservazione del trattamento erroneamente attribuito.
- L'art. 2126 c.c. non si applica quando la nullità non investe il rapporto di lavoro in sé, ma solo l'atto o la prassi amministrativa che disciplina in modo difforme il trattamento economico rispetto alla contrattazione collettiva obbligatoria.
- Nel giudizio di revocazione per errore di fatto la censura è inammissibile se mira in realtà a contestare l'interpretazione giuridica della precedente decisione o a proporre una lettura distorta del suo fondamento logico, anziché evidenziare un vero errore percettivo decisivo e incontestato.
- La verifica di parità di trattamento nel pubblico impiego contrattualizzato va compiuta rispetto alla corretta disciplina collettiva di comparto, non rispetto a eventuali trattamenti di fatto applicati ad altri dipendenti in violazione della fonte vincolante.
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