Cassazione Civile, Ordinanza n. 21191/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso del 90% di IRPEG, ILOR e IVA versate negli anni 1990, 1991 e 1992 da una società con sede in area colpita dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che aveva chiesto di fruire del beneficio previsto dalla disciplina speciale sui soggetti colpiti da calamità naturali. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello della società: aveva escluso il rimborso dell’IVA, ritenendo applicabile la disciplina sugli aiuti di Stato e la natura armonizzata del tributo, ma aveva riconosciuto il rimborso per IRPEG e ILOR, quantificandolo in euro 148.113,06. L’Agenzia ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso originario della contribuente, che sarebbe stato privo dell’indicazione del quantum richiesto e della prova dei versamenti; 2) violazione della disciplina interna, unionale e della decisione della Commissione UE 2015/5549 final, per avere la CTR ritenuto che l’aiuto individuale rientrasse nei limiti del de minimis per le imposte diverse dall’IVA; 3) violazione dell’art. 1, comma 665, l. 190/2014, come modificato nel 2017, per avere la CTR riconosciuto il rimborso nonostante il legittimo diniego opposto dall’amministrazione per le imposte diverse dall’IVA.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la questione sulla mancanza di quantum e di prova dei versamenti non risultasse tempestivamente introdotta e fosse coperta da giudicato implicito, poiché avrebbe potuto essere sollevata già nel primo grado. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, nei limiti indicati, affermando che la CTR aveva errato nel riconoscere il beneficio senza compiere l’accertamento necessario sulla sussistenza delle condizioni per l’applicazione del regolamento de minimis o di altro regime di aiuti approvato, fino alla concorrenza dell’intensità massima prevista. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, affinché proceda ai necessari accertamenti di fatto e di diritto sulla spettanza del beneficio per IRPEG e ILOR, tenendo conto anche della possibilità di esibire documenti e allegare fatti resi rilevanti dallo ius superveniens.
Norme richiamate
artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992
La mancata deduzione tempestiva di specifiche eccezioni processuali e fattuali impedisce di farle valere in cassazione quando la questione risulti coperta da giudicato implicito interno.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per la censura di nullità della sentenza per asserita omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per le censure di violazione di legge sulla disciplina del beneficio fiscale e sugli aiuti di Stato.
Prevede il beneficio fiscale per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, nei limiti poi rilevanti nella disciplina successiva sugli aiuti di Stato.
art. 1, comma 665, l. 190/2014
Delimita il diritto al rimborso e ne esclude l’applicazione per chi svolge attività d’impresa, fino alla verifica della compatibilità con il diritto UE.
art. 16-octies d.l. 91/2017 conv. in l. 123/2017
La sopravvenienza legislativa con limiti quantitativi non incide sui giudizi pendenti quanto al titolo del diritto, ma solo sull’esecuzione del medesimo.
artt. 107 e 108 TFUE
Richiamati come base della disciplina degli aiuti di Stato e della loro incompatibilità, salvo eccezioni previste dal diritto dell’Unione.
art. 92 e 93 del Trattato CE
Richiamati per le regole sugli aiuti di Stato orizzontali e sui regimi approvati cui può essere ricondotto il beneficio.
Direttiva 2006/112/CE
La nozione di soggetto passivo e di attività economica è usata per definire l’impresa ai fini dell’applicazione del regime agevolativo.
Sesta Direttiva 77/388/CEE
Richiamata come precedente disciplina armonizzata dell’IVA, per il principio di neutralità fiscale e la compatibilità con il sistema comune dell’imposta.
Regolamento (CE) n. 1407/2013
Indicato come parametro per verificare se il singolo aiuto rientri nella soglia de minimis.
Regolamento (CE) n. 717/2014
Indicato come parametro alternativo per la verifica del de minimis.
Regolamento (CE) n. 994/98
Richiamato per verificare se il beneficio rientri in un regime di aiuti approvato o esentato.
Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final
È ritenuta vincolante per il giudice nazionale, che deve applicarla anche disapplicando le norme interne incompatibili; consente però di salvare singoli aiuti che rispettino de minimis o regimi approvati.
art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
Richiamato per la compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali, purché vi sia nesso diretto e assenza di sovracompensazione.
La prova delle condizioni per ottenere il beneficio grava su chi invoca il rimborso.
art. 11 Cost.
Richiamato nel quadro del primato e dell’adeguamento dell’ordinamento interno al diritto dell’Unione.
art. 117 Cost.
Richiamato per l’obbligo di conformità della normativa interna ai vincoli derivanti dall’ordinamento UE.
Massime di principio
- Quando una pretesa di rimborso fiscale si fonda su un’agevolazione che, secondo la disciplina unionale, può integrare un aiuto di Stato, il giudice nazionale deve verificare non solo l’esistenza del beneficio astratto, ma anche se il singolo vantaggio rientri in una soglia de minimis oppure in un regime di aiuti approvato o esentato.
- La nozione di "impresa" rilevante ai fini degli aiuti di Stato è autonoma e di matrice unionale: conta lo svolgimento di un’attività economica, indipendentemente dallo status giuridico del soggetto, dalla natura professionale o imprenditoriale dell’attività e dalla forma organizzativa adottata.
- Se il beneficio è destinato a compensare danni da calamità naturale, occorre comunque accertare un nesso chiaro e diretto tra il danno subito dal singolo beneficiario e l’aiuto concesso, evitando ogni sovracompensazione mediante lo scorporo di altri indennizzi o aiuti ricevuti.
- La prova dei presupposti di fatto necessari per l’applicazione del regime agevolativo grava sul contribuente che invochi il rimborso.
- La deduzione in cassazione di questioni processuali o fattuali non tempestivamente introdotte in giudizio è preclusa quando la questione risulti coperta da giudicato implicito interno.
- Una legge sopravvenuta che introduca limiti quantitativi o procedurali alla fruizione di un rimborso non incide, in difetto di disciplina transitoria, sul titolo sostanziale del diritto già azionato in giudizio, ma solo sulle modalità di esecuzione o di liquidazione del medesimo.
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