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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37201/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, applicando gli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972, ha contestato alla società un maggior reddito d'impresa per l'anno 2008, con riflessi su imposte dirette, IRAP e IVA, ritenendo antieconomica l'attività e applicando un ricarico del 20% sul costo del venduto. La CTR ha parzialmente ridotto il maggior reddito, ricalcolando il valore delle rimanenze iniziali e del costo del venduto tenendo conto di rimanenze molto risalenti e svendute. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i contribuenti hanno denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, sostenendo che la CTR avesse adottato una motivazione apparente, perplessa e illogica e avesse erroneamente determinato il valore delle rimanenze iniziali facendo una media tra valori diversi invece di detrarre dal valore iniziale il valore delle merci acquistate negli anni 1994-2005 e vendute nel 2008 come stock. Hanno quindi dedotto che tale omissione avesse falsato il calcolo del costo del venduto e del reddito finale.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo. Ha affermato che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, e non consente di censurare questioni, argomentazioni o mere risultanze istruttorie. Ha inoltre rilevato che i ricorrenti avevano cumulato e sovrapposto, senza distinguerli, un vizio di omesso esame con una doglianza di motivazione inesistente/apparente, che avrebbe dovuto essere veicolata come nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Tale promiscuità della censura ha impedito un corretto esercizio del sindacato di legittimità. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se viene indicato l'omesso esame di uno specifico fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare errori di valutazione, questioni o argomentazioni.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La denuncia di motivazione apparente, perplessa o incomprensibile deve essere veicolata come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all'art. 111, comma 6, Cost.; non può essere confusa con il vizio di cui al n. 5.
  • È inammissibile il motivo che cumuli in modo indistinto vizi diversi, senza consentire di individuare con chiarezza la censura prospettata e senza rispettare l'onere di specificità del ricorso per cassazione.
  • Nel processo tributario, la contestazione dell'accertamento fondato su rimanenze, costo del venduto e ricarico deve tradursi in censure specifiche su fatti storici decisivi, non in una mera critica alla ricostruzione contabile operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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