Cassazione Civile, Ordinanza n. 13932/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale su una società, conclusa con accertamento per indebita detrazione IVA su una fattura ritenuta soggettivamente inesistente e con irrogazione di sanzioni. Successivamente l'Agenzia ha contestato le stesse sanzioni anche a un consulente esterno della società, ritenendolo corresponsabile ex art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 per avere ideato e diretto l'operazione fraudolenta nell'ambito dell'attività svolta per una società di consulenza che assisteva la contribuente. In appello la Corte di giustizia tributaria ha accolto la tesi dell'Ufficio, affermando la responsabilità autonoma del consulente quale ideatore e realizzatore dell'operazione. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che le sanzioni tributarie delle società di capitali sono riferibili solo alla persona giuridica e che mancava un accertamento di un interesse o vantaggio personale del consulente; (2) violazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, lamentando che l'Ufficio non avesse provato la natura fittizia della società né il beneficio diretto del consulente; (3) omesso esame di fatti decisivi, cioè la natura operativa della società nel 2014 e l'assenza di vantaggi materiali per il ricorrente; (4) nullità della sentenza per motivazione inesistente, apparente o contraddittoria, perché la decisione d'appello si sarebbe limitata a recepire la prospettazione dell'Amministrazione senza un autonomo percorso argomentativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 è compatibile con l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e consente, in presenza di tutti gli elementi costitutivi, il concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative a società con personalità giuridica, senza che sia necessario un vantaggio personale del terzo, che può al più costituire un indice fattuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati in appello, attività preclusa in sede di legittimità. Ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il terzo motivo, rilevando che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la diversa lettura delle prove; in ogni caso la sentenza impugnata aveva espressamente affrontato la natura meramente "vuota" della società e i benefici ricavabili dalla frode. Ha infine respinto il quarto motivo, perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente né inesistente, avendo superato il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 del d.l. n. 269 del 2003
La norma non esclude la configurabilità del concorso del terzo nelle violazioni tributarie commesse nell'interesse di società con personalità giuridica.
art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997
È norma compatibile con l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e consente la sanzionabilità del terzo che contribuisca materialmente o psicologicamente alla violazione tributaria.
art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma processuale di riferimento per il ricorso in materia tributaria e per i motivi di legittimità dedotti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.
Richiamato in tema di presunzioni semplici e valutazione probatoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una diversa ricostruzione fattuale.
Richiamato in tema di presunzioni semplici e valutazione probatoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una diversa ricostruzione fattuale.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova, ma la doglianza è stata respinta perché implicava una rivalutazione del compendio probatorio.
art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come parametro processuale nel motivo sull'onere della prova.
art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla pretesa motivazione apparente o extra/ultra petita.
Richiamato dal ricorrente in tema di contenuto della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo entro il minimo costituzionale: assenza, apparenza, perplessità o irriducibile contrasto.
Richiamato per valutare la diligenza esigibile dal professionista in relazione alla natura dell'attività svolta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso del terzo nelle violazioni commesse in ambito societario è configurabile anche dopo l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, purché siano integrati tutti gli elementi costitutivi della condotta concorsuale.
- La responsabilità del terzo non richiede necessariamente la prova di un vantaggio economico personale: tale vantaggio può essere un indizio, ma non un presupposto indefettibile della sanzionabilità.
- Il professionista che, pur non realizzando materialmente la violazione tipica, ponga in essere attività o omissioni idonee a rendere possibile o ad agevolare l'illecito può rispondere a titolo di concorso.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o proporre una diversa ricostruzione dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la diversa interpretazione delle prove o delle deduzioni difensive.
- La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti un contrasto irriducibile o un'obiettiva incomprensibilità; non è sufficiente che il ricorrente la reputi erronea o non condivisibile.
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