Cassazione Civile, Ordinanza n. 11715/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società cooperativa ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato integralmente un avviso di addebito per recupero contributivo relativo al periodo novembre 2007-dicembre 2009. La lite riguardava, da un lato, la posizione di una collaboratrice assunta con contratto a progetto, poi considerato fittizio e convertito in rapporto di lavoro subordinato con conseguente obbligo contributivo; dall'altro, la riduzione dell'esenzione contributiva per le somme erogate agli autisti a titolo di trasferta, comprensive di spese di vitto e alloggio. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 61 e 69 del d.lgs. 276/2003, sostenendo che il progetto fosse genuino e specifico perché riferito all'avvio di una nuova attività della cooperativa, con autonomia della collaboratrice e senza eterodirezione datoriale. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 51, comma 5, TUIR, affermando che l'indennità di trasferta non dovesse subire la riduzione applicata dall'INPS, poiché le spese di alloggio sarebbero state a carico del committente del trasporto e non della cooperativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non censurava in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato la mancanza di un progetto specifico e autonomo e, inoltre, aveva valorizzato ulteriori elementi istruttori sintomatici della subordinazione e della non genuinità del rapporto. In particolare, la Corte ha ribadito che, nel regime originario dell'art. 69 d.lgs. 276/2003 applicabile ratione temporis, la mancanza del progetto o la sua carenza di specificità comporta automaticamente la conversione del rapporto in lavoro subordinato, senza spazio per prova contraria sulla effettiva autonomia. Ha inoltre osservato che il motivo non trascriveva il contenuto contrattuale e restava assertivo sul carattere di 'start-up' dell'attività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non riportava adeguatamente il passaggio della sentenza censurato, non indicava la fonte della pattuizione relativa alle spese di alloggio e, in sostanza, mirava a una diversa valutazione dei fatti, inammissibile in cassazione. Conseguentemente, nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'INPS con controricorso, ma è stato posto a carico della ricorrente l'obbligo del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge è censurabile solo se il motivo attacca effettivamente la regola giuridica applicata e non si risolve in una diversa lettura dei fatti.
Nel regime applicabile ratione temporis, il contratto a progetto richiede l'individuazione di uno specifico progetto; la sua assenza o indeterminatezza comporta la conversione del rapporto in lavoro subordinato.
art. 52, comma 1, d.lgs. 81/2015
La disciplina abrogata continua ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo anteriore, secondo la norma transitoria richiamata dalla Corte.
art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003
La collaborazione coordinata e continuativa instaurata senza uno specifico progetto è sanzionata con conversione ope legis in rapporto subordinato; non occorre accertare in concreto l'autonomia del rapporto.
art. 69, comma 2, d.lgs. 276/2003
Quando il progetto sia formalmente presente, può accertarsi la subordinazione in concreto sulla base del comportamento delle parti successivo alla stipulazione.
La riduzione dell'esenzione per le indennità di trasferta dipende dalla disciplina fiscale delle spese di vitto e alloggio e dalla loro effettiva imputazione e regolazione economica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto a progetto applicabile al regime previgente, l'individuazione di un progetto specifico, autonomo e funzionalmente distinto dall'ordinaria attività aziendale è elemento essenziale del rapporto; la sua mancanza o indeterminatezza determina la conversione automatica in lavoro subordinato.
- La sanzione prevista dall'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003 opera ope legis e non richiede un accertamento in concreto della subordinazione né ammette prova contraria dell'effettiva autonomia del collaboratore.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e deve essere specifico, con adeguata indicazione del contenuto contrattuale e delle circostanze rilevanti; una censura generica o assertiva è inidonea.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Ai fini dell'esenzione o della riduzione delle somme erogate per trasferte, occorre verificare in modo puntuale chi sopporti effettivamente i costi di vitto e alloggio e sulla base di quali pattuizioni; la censura deve misurarsi con gli accertamenti di fatto compiuti in sentenza.
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