Cassazione Civile, Ordinanza n. 27042/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IVA e IRAP nei confronti di una società di persone poi cancellata dal registro delle imprese, nonché avvisi ai soci per i redditi di partecipazione, contestando l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti emesse da fornitori ritenuti fittizi. La CTP aveva accolto i ricorsi, ma la CTR ha riformato la decisione limitando, dopo autotutela, il giudizio alla sola pretesa IVA e ritenendo provata la consapevolezza della società di partecipare a una frode, sulla base di plurimi indizi (ricarico irrisorio, rapporti frequenti, elevato volume d'affari, pagamenti in contanti, mancanza di ordini e DDT). In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione della disciplina IVA e della direttiva comunitaria, sostenendo che il diritto alla detrazione non poteva essere negato se non provando che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova sulla buona fede; 3) vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame della documentazione prodotta (fatture, quotazioni di mercato); 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultrapetita sui costi, non più in contestazione dopo l'autotutela.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Bruna Cifri in qualità di legale rappresentante della società estinta, perché la cancellazione dal registro delle imprese aveva determinato l'estinzione dell'ente e la perdita della capacità processuale; ha poi rigettato il ricorso dei soci nel merito. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché in materia di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, mentre il contribuente deve provare la propria estraneità e diligenza; nel caso concreto la CTR aveva accertato la consapevolezza della frode e l'assenza di prova contraria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava a una rivalutazione delle prove e non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il giudizio riguardava solo l'IVA e l'eventuale richiamo ai costi nella motivazione finale non arrecava pregiudizio alla parte.
Norme richiamate
richiamato quale base della ripresa a tassazione dei redditi di partecipazione dei soci; nel caso concreto la lite in cassazione è poi rimasta limitata alla sola pretesa IVA per effetto dell'autotutela.
art. 6, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dai ricorrenti per sostenere il diritto alla detrazione IVA; la Corte ribadisce che la detrazione è esclusa se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
art. 17, paragrafo 2, lett. a), Direttiva 17/05/1977 n. 388
interpretato in coerenza con la giurisprudenza unionale nel senso che osta al diniego della detrazione salvo prova della consapevolezza o conoscibilità dell'evasione da parte del soggetto passivo.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova: spetta all'Amministrazione provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario; al contribuente incombe la prova contraria della propria buona fede e diligenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge sui primi due motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per la censura di ultrapetizione, poi dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio attiene all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non alla mera rivalutazione delle prove o alla mancata considerazione di elementi istruttori.
invocato per lamentare ultrapetizione; la censura non è stata esaminata nel merito perché non utile a procurare un vantaggio concreto ai ricorrenti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato quale requisito di specificità del ricorso quando si deduce omesso esame di un fatto storico.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale ulteriore requisito di specificità e produzione degli atti su cui il ricorso si fonda.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
la Corte precisa che la norma non ha effetti retroattivi e che il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione non si applica alla società cancellata prima della sua entrata in vigore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In tema di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario, della partecipazione a un'evasione; il contribuente può evitare la ripresa solo dimostrando la propria buona fede e di avere usato la diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o la produzione di documenti commerciali non basta, di per sé, a superare la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, perché tali operazioni sono intrinsecamente compatibili con documentazione facilmente falsificabile.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera valutazione delle prove o la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- La censura di ultrapetizione richiede un concreto interesse della parte a ottenere una diversa decisione; se la controversia è stata correttamente limitata al petitum residuo, l'eventuale imprecisione motivazionale su questioni ormai estranee non comporta cassazione.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e la perdita della sua capacità processuale; il soggetto che era legale rappresentante non può più proporre impugnazioni in nome della società estinta dopo la cancellazione, salvo diversa disciplina normativa applicabile temporalmente.
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