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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27304/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente di seconda fascia aveva agito contro la propria amministrazione sostenendo di non essere stato valutato per l'assegnazione di due incarichi di funzione dirigenziale generale, banditi con interpelli del 24 giugno 2009 e del 19 novembre 2009, e chiedendo anche il risarcimento del danno da perdita di chance. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo illegittima la preclusione alla sua partecipazione e liquidando il danno in misura pari al 51% delle differenze retributive tra la posizione di dirigente di I fascia e quella di II fascia. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha sostenuto, anzitutto, che gli interpelli non erano procedure di reclutamento ma di allocazione interna del personale, sicché la normativa richiamata non poteva fondare un diritto all'incarico ma solo alla partecipazione; ha poi denunciato omesso esame di fatti decisivi, assumendo che il dirigente non fosse stato escluso in via assoluta, poiché i curricula dei dirigenti di seconda fascia, compreso il suo, erano stati esaminati dopo l'esito infruttuoso degli interpelli; ha inoltre censurato la condanna risarcitoria per violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., lamentando la genericità della domanda e l'assenza di prova concreta di una possibilità seria di ottenere l'incarico; ha contestato anche la mancata considerazione dell'avvenuta contestazione del quantum; infine ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente sulla liquidazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, per quanto di ragione, i primi tre motivi. Ha osservato che l'art. 19, commi 3 e 4, d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile alle procedure del 24 giugno e del 19 novembre 2009, distingueva nettamente tra dirigenti di prima fascia e altri dirigenti, prevedendo che gli incarichi di vertice e quelli di funzione dirigenziale generale potessero essere conferiti ai primi senza limiti e ai secondi solo entro il limite del 70% della dotazione, non configurando quindi una piena equiparazione tra tutti i dirigenti dei ruoli di cui all'art. 23. Ha inoltre rilevato che l'amministrazione aveva dimostrato di avere valutato, al di fuori delle procedure di interpello e dopo l'esito infruttuoso delle stesse, tutti i soggetti che avevano presentato domanda, incluso il ricorrente. Di conseguenza, in tema di perdita di chance, occorreva accertare in concreto se il dirigente avesse avuto probabilità elevate, prossime alla certezza, di conseguire uno dei due incarichi, in relazione ai titoli comparativi degli altri aspiranti, accertamento che la sentenza di merito non aveva correttamente svolto. I motivi residui relativi alla quantificazione del danno sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    commi 3 e 4; testo vigente al 24.6.2009 e al 19.11.2009

    le disposizioni regolano in modo differenziato il conferimento degli incarichi dirigenziali generali: gli incarichi di vertice spettano ai dirigenti di prima fascia, mentre quelli di funzione dirigenziale generale possono essere conferiti anche ad altri dirigenti solo entro il limite normativamente previsto; non vi è piena equivalenza tra tutti i dirigenti.

  • art. 20, comma 8, CCNL Area VIII - Dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quadriennio normativo 2002/2005

    è richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'interpello come mera allocazione interna, ma la decisione si fonda soprattutto sull'art. 19 d.lgs. 165/2001.

  • art. 3, comma 15, CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009 del 4 agosto 2010

    è richiamato dal ricorrente nella medesima prospettiva del primo motivo.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per censurare l'accoglimento della domanda risarcitoria in assenza di prova di un danno-conseguenza e delle concrete probabilità di successo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, per sostenere che spettava all'attore dimostrare l'esistenza e la consistenza della chance perduta.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in relazione alla necessità di accertare il danno risarcibile secondo il criterio del nesso tra fatto e conseguenze pregiudizievoli.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in tema di liquidazione equitativa, subordinata però alla previa prova del danno.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la disciplina del risarcimento del danno extracontrattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l'affermazione della Corte territoriale sulla non contestazione del quantum.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia nella motivazione sul danno.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato come parametro per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per la nullità della sentenza per vizi processuali e motivazionali.

Massime di principio

  • In materia di conferimento di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, la disciplina legale può prevedere una differenziazione tra categorie di dirigenti: non ogni dirigente è automaticamente equivalente ai fini dell'attribuzione degli incarichi apicali o di livello generale.
  • Quando l'amministrazione dimostri di avere comunque valutato anche soggetti inizialmente non inclusi nell'interpello, la domanda risarcitoria per perdita di chance non può essere accolta in via automatica: occorre verificare se residuassero concrete probabilità di conseguire l'incarico.
  • Il risarcimento per perdita di chance presuppone la prova di una probabilità seria e concreta, tendenzialmente elevata e prossima alla certezza, di ottenere il bene della vita; non basta una mera possibilità astratta o ipotetica.
  • La valutazione del danno da perdita di chance richiede un duplice passaggio: prima l'accertamento della concreta probabilità di successo sulla base degli elementi forniti dalla parte; solo dopo, se tale presupposto è raggiunto, la liquidazione anche equitativa del pregiudizio.
  • La liquidazione equitativa non può sostituire la prova dell'an debeatur del danno: il giudice può ricorrere all'equità solo dopo aver accertato l'esistenza di una chance risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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