Cassazione Civile, Sentenza n. 18372/2021 del 30/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento per gli esercizi 2007/2008 con i quali l'Ufficio, a seguito di PVC, aveva riqualificato come utili distribuiti somme restituite al socio a titolo di rimborso di finanziamenti soci infruttiferi. L'Ufficio aveva fondato l'accertamento su un coacervo indiziario (versamenti in contanti, assenza di conti correnti del socio, mancata annotazione contabile) ritenendo i finanziamenti fittizi e i prelievi riconducibili a distribuzione di utili non dichiarati. I ricorrenti deducevano principalmente: decadenza dall'azione accertativa rispetto al momento genetico degli apporti (anni 2003-2004), violazione del principio di competenza (art. 109 TUIR), errore nell'applicazione del principio della cassa negativa e omissione di esame di prove bancarie e libro cassa, inversione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), inammissibilità di motivi nuovi in appello e mancata pronuncia sulla rideterminazione del reddito relativa alle rimanenze di magazzino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto che l'accertamento riguardasse i prelievi effettuati dal socio nei periodi 2007/2008 (momento della manifestazione reddituale) e non fosse necessario per l'Amministrazione rettificare anche le dichiarazioni dei periodi in cui si sarebbe formato 'a monte' il finanziamento fittizio. La Corte ha richiamato il principio (perfezionato dalle Sezioni Unite, sentenza n. 8500/2021) secondo cui, per componenti di efficacia pluriennale, l'accertamento può essere esercitato nel periodo in cui si manifesta la postazione reddituale e non occorre che l'Ufficio contesti sin dal periodo genetico. È stato altresì affermato che grava sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza e dell'ammontare del debito verso i soci. Motivi nuovi introdotti in appello relativi al condono sono stati dichiarati inammissibili. Quanto alla contestazione sulle rimanenze, la Corte ha ritenuto che il punto fosse stato considerato sufficientemente nella sentenza di merito. Spese compensate a carico dei ricorrenti in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 109
i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi ... concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza
La Corte ha escluso che l'accertamento violi l'art. 109: gli utili (o la loro manifestazione sotto altra denominazione) concorrono al reddito nell'esercizio in cui si manifestano e l'Ufficio può accertare la distribuzione nel periodo del prelievo
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 47
costituiscono dividendi ai fini fiscali gli utili da partecipazione distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione
La Corte usa la formulazione ampia dell'art. 47 per giustificare la riqualificazione delle restituzioni di finanziamenti fittizi come distribuzione di utili, indipendentemente dalla forma formale dell'operazione
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 43
Riferimento alla decadenza dall'azione di accertamento: la Corte applica l'interpretazione secondo cui, per componenti pluriennali o poste passive rieffettuate negli anni, la decadenza va valutata con riferimento al periodo in cui il componente si manifesta nella dichiarazione rettificata
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 57
Regola il divieto di introdurre nuovi motivi in appello; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che introduceva il condono come fatto estintivo o impeditivo della pretesa
Riguarda l'onere della prova: la Corte conferma che l'onere di provare l'effettiva esistenza e la natura del finanziamento spetta al contribuente quando l'Ufficio deduce la fittizietà della posta
Codice di procedura civile - art. 360
Norma sui motivi di cassazione: la Corte ha valutato e rigettato i motivi attinenti a violazione di legge, omesso esame di fatti e nullità di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Codice di procedura civile - art. 348-ter
Rilevante per la cosiddetta doppia conforme: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo a valutazioni di fatto già confermate in entrambi i gradi
Codice di procedura civile - art. 112
Richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito avesse affrontato la questione sulle rimanenze
Cass. Sez. U., 25 marzo 2021, n. 8500 (giurisprudenza citata)
Precedente decisivo: stabilisce che l'accertamento di componenti pluriennali può essere esercitato nel periodo di manifestazione reddituale senza obbligo per l'Ufficio di contestare il momento genetico
Massime di principio
- Se somme contabilizzate come finanziamenti soci risultano fittizie per elementi indiziari (pagamenti in contanti, assenza di riscontri bancari, incoerenza dei redditi del socio), la loro restituzione al socio può essere riqualificata come distribuzione di utili imponibili nel periodo in cui avviene il prelievo
- L'Amministrazione finanziaria può limitare l'accertamento al periodo di manifestazione reddituale anche quando la provvista sia stata generata in anni precedenti: non è sempre necessario rettificare gli anni di origine per contestare la distribuzione
- L'onere di provare l'effettiva esistenza, ammontare e pertinenza di un finanziamento soci grava sul contribuente se l'Ufficio fornisce indizi della fittizietà della posta passiva
- Motivi o fatti nuovi che producono effetti estintivi o impeditivi della pretesa (es. adesione a condono riferita a periodi non contestati in primo grado) introdotti in appello possono essere dichiarati inammissibili come nova
- Elementi indiziari come mancata registrazione contabile, pagamenti 'per cassa' e assenza di tracciabilità bancaria sono valutati dalla giurisprudenza come particolarmente rilevanti per riqualificare operazioni come distribuzione di utili
- Il principio di competenza (art. 109 TUIR) non impedisce l'accertamento della distribuzione di utili nella fase del prelievo quando la fattispecie sostanziale sia riconducibile a utili mascherati da altre poste
- In contenziosi tributari relativi a poste patrimoniali ripetute nel tempo, bisogna distintamente valutare il momento 'genetico' della provvista e il momento di manifestazione reddituale; l'azione dell'Amministrazione può legittimamente concentrarsi su quest'ultimo
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