Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18373/2021 del 30/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia ha chiesto la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 17046/13 sostenendo che quella decisione aveva omesso un fatto certo e non contestato: l'appello dell'Agenzia era stato regolarmente notificato a Pietro Albenzio (uno dei litisconsorti necessari). La Corte di cassazione aveva invece ritenuto che la notifica fosse stata effettuata alle figlie non eredi di Nicola Albenzio e aveva concluso per l'impossibilità di integrare il contraddittorio con l'effettivo erede testamentario (Jacopo), dichiarando la nullità dell'impugnazione. L'Agenzia ha quindi contestato che la S.C. avesse fondato la decisione senza considerare la regolare costituzione in giudizio di Pietro, che avrebbe reso applicabile l'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dalla CTR.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione dell'Agenzia ritenendo sussistente un errore di fatto: la S.C. non aveva considerato che l'appello era stato validamente notificato a Pietro Albenzio. Poiché in appello sussisteva un litisconsorzio necessario tra Pietro e gli eredi di Nicola e l'appello era stato portato a conoscenza di almeno uno dei litisconsorti, la CTR aveva correttamente ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La sentenza n. 17046/13 è stata revocata integralmente; in sede rescindente la Corte ha poi rigettato il ricorso originario R.G. n. 17739/2008 proposto dai contribuenti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione: (...) 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

    La Corte ha ritenuto applicabile l'istituto della revocazione per errore di fatto della sentenza della S.C., come errore di percezione che ometteva un fatto incontestato negli atti (la regolare notifica a Pietro).

  • art. 391-bis c.p.c.

    Estende il rimedio della revocazione anche alle decisioni della Corte di cassazione; richiamato per legittimare la revocazione della S.C.

  • art. 331 c.p.c.

    Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.

    Applicata dalla CTR e ritenuta corretta dalla Corte: quando in appello sussiste litisconsorzio necessario per questioni comuni, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (non dichiarare l'impugnazione inammissibile) se la notifica non ha raggiunto tutti i litisconsorti.

  • art. 328 c.p.c., comma 2

    La rinnovazione (della notificazione della sentenza), ai fini della decorrenza di tali termini, può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

    Richiamata dalla S.C. nel giudizio precedente: la notifica agli eredi può essere effettuata collettivamente e impersonalmente; tuttavia la Corte di legittimità impugnata non ha considerato che l'appello era stato comunque notificato a un altro litisconsorte valido.

  • art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986

    L'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti contraenti in solido.

    Ha valore per qualificare la posizione sostanziale di coobbligati solidali e per spiegare l'insorgere di un litisconsorzio necessario in appello quando la controversia riguarda presupposti comuni.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Citata dai ricorrenti come norma violata in primo motivo (riguarda il contenzioso tributario), ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza alla stregua della ricostruzione processuale.

  • art. 402 c.p.c.

    Norma richiamata per il giudizio in sede rescindente: una volta accolta la revocazione, la Corte ha esaminato il ricorso originario nel merito ai sensi di questa disposizione.

  • art. 92 c.p.c.

    Usata per compensare le spese di legittimità e quelle del giudizio di revocazione, vista la particolarità e complessità della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (modificato dalla legge n. 228/2012)

    Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha rilevato che non sussiste l'obbligo di versamento aggiuntivo in quanto il ricorso di revocazione è stato accolto e il ricorso originario era anteriore alla modifica normativa.

Massime di principio

  • La revocazione per "errore di fatto" (art. 395 n.4 c.p.c.) è ammissibile quando la decisione è fondata su una percezione dei fatti incompatibile con elementi incontestabili negli atti; la distinzione tra errore di fatto e questione di diritto dipende dalla natura della omissione (percezione fattuale vs. interpretazione normativa).
  • In appello, se la controversia riguarda questioni comuni a più soggetti che risultano coobbligati o cointeressati (es. debitori solidali), può configurarsi un litisconsorzio necessario: la mancata notifica ad uno solo dei litisconsorti non impedisce l'ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., purché l'impugnazione sia stata comunque portata a conoscenza di altri litisconsorti correttamente convocati.
  • La notifica agli eredi del defunto può essere fatta collettivamente e impersonalmente (art. 328 c.p.c., comma 2), ma la mera irregolarità di notifiche personali a soggetti che non sono eredi va valutata nel contesto del complessivo stato di costituzione delle parti: se almeno un litisconsorte necessario è stato validamente raggiunto, il rimedio corretto è l'integrazione del contraddittorio, non necessariamente la declaratoria di nullità dell'impugnazione.
  • Prima di dedurre nullità della notificazione, verificare sempre dagli atti se altri litisconsorti sono stati validamente costituiti; l'omessa considerazione di questo fatto può essere causa di revocazione per errore di fatto.
  • Pratiche consigliate: documentare con cura tutte le notifiche e la qualità (erede o non erede) del destinatario; sollevare tempestivamente l'eccezione di integrazione del contraddittorio; se la Corte di merito ordina integrazione, adempiere entro i termini fissati per evitare l'inammissibilità dell'impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.