Cassazione Civile, Sentenza n. 18370/2021 del 30/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli avvisi di accertamento per il 2005 hanno ritenuto che le somme erogate al socio Trabucchi a titolo di "restituzione" di finanziamenti soci infruttiferi fossero in realtà utili distribuiti provenienti da ricavi non contabilizzati. I ricorrenti hanno dedotto: (i) decadenza dell'azione accertativa rispetto ai periodi (2003-2004) in cui si sarebbero formati gli apporti contestati; (ii) erronea applicazione del principio della "cassa negativa" e mancata considerazione di documentazione bancaria che proverebbe i finanziamenti "per banca"; (iii) violazione della regola dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), sostenendo che l'Ufficio non aveva dimostrato l'esistenza dei fatti costitutivi dell'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la ricostruzione della CTR secondo cui i prelievi del 2005, formalmente descritti come restituzioni di finanziamenti soci, sono stati riqualificati come distribuzione di utili e quindi assoggettati a tassazione (limitata alla misura prevista per i dividendi). La Corte ha ritenuto legittimo per l'Amministrazione limitarsi ad accertare il periodo in cui si è manifestata la distribuzione (2005) senza dover rettificare obbligatoriamente le dichiarazioni dei periodi in cui la posta passiva fittizia era stata originariamente iscritta (2003-2004). Ha inoltre affermato che è onere del contribuente provare l'effettiva esistenza e l'ammontare del finanziamento soci e la provenienza delle somme, e che l'assenza di riscontri bancari e altri indizi legittimano la ricostruzione dell'Ufficio. Spese di giudizio e contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 109 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
"i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi... concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza"
La Corte ha ritenuto che l'accertamento riguardasse componenti reddituali manifestatisi nel 2005 (la restituzione riqualificata come distribuzione di utili), perciò compatibile con il principio di competenza richiamato
art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Rinvio alla disciplina della decadenza dell'Amministrazione; la Corte ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui la decadenza va valutata con riferimento al periodo in cui si manifesta la componente reddituale effettiva
art. 47 TUIR (prima formulazione richiamata nella sentenza)
"costituiscono dividendi ai fini fiscali gli utili da partecipazione 'distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione'"
Interpretazione estensiva: ai fini fiscali la distribuzione di utili può assumere qualsiasi forma sostanziale; una restituzione formale di finanziamento può essere riqualificata come dividendo
Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha ricordato che, di fronte all'accertamento dell'insussistenza della posta passiva, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza e ammontare del finanziamento
Richiamato come criterio applicabile in caso di contestazioni sulla imputazione dei pagamenti, utile al contribuente per provare l'imputazione corretta delle somme
art. 360 c.p.c. (prime norme richiamate: n.3 e n.5)
Norme sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato e rigettato i motivi ai sensi delle norme procedurali indicate
Normativa procedurale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale su richiesta delle parti
Cass., Sez. U., 25 marzo 2021, n. 8500 (precedente giurisprudenziale)
Principio secondo cui, per componenti reddituali pluriennali, la decadenza va valutata rispetto al termine di rettifica della dichiarazione in cui il singolo rateo è indicato, e non necessariamente dal momento genetico della formazione della posta
Cass., Sez. V, 15 luglio 2020, n. 14999 (giurisprudenza richiamata)
Affermata la regola che, per finanziamenti soci iscritti come passività, è onere del contribuente dimostrare la reale natura ed esistenza della passività; l'inerzia dell'Ufficio su periodi precedenti non vincola l'accertamento sui periodi successivi
Massime di principio
- Se una "restituzione" di finanziamento soci avviene in un esercizio e su di essa l'Ufficio rileva indizi di fittizietà (mancanza di riscontri bancari, contabilità incoerente, capacità reddituale del socio incompatibile), l'Amministrazione può riqualificare il prelievo in distribuzione di utili e tassarlo nel periodo della manifestazione (momento del prelievo), senza essere obbligata a rettificare le dichiarazioni dei periodi in cui la posta passiva era originariamente iscritta
- La decadenza dell'azione accertativa va valutata con riferimento al periodo in cui si manifesta la componente reddituale: per componenti a efficacia pluriennale o per poste riutilizzate nel tempo, l'Amministrazione può agire sul periodo di manifestazione della distribuzione
- L'onere di provare l'esistenza, l'ammontare e la corretta imputazione dei finanziamenti soci incombe sul contribuente: documenti probatori (contratti di finanziamento, bonifici bancari, rilevazioni contabili coerenti) sono essenziali per contrastare la riqualificazione in utili
- Pagamenti in contanti, assenza di tracce bancarie, omissioni di annotazione contabile e discrepanze tra capacità reddituale del socio e importi versati costituiscono indizi forti che possono giustificare la riqualificazione fiscale
- Anche se l'elemento genetico (origine della provvista) risiede in periodi precedenti, l'accertamento può essere diretto al periodo in cui la distribuzione si è concretizzata; la contestazione "a monte" resta possibile ma non sempre necessaria perché l'Amministrazione possa conseguire recuperi sull'imponibile del periodo in cui si manifesta il prelievo
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