Cassazione Civile, Sentenza n. 18376/2021 del 30/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pernicone, in qualità di amministratore del condominio di Via Firenze 43, chiese il risarcimento dei danni perché cartelle esattoriali relative agli anni 1998-2000 erano state emesse e notificate a lui a titolo personale anziché al condominio. La domanda era volta ad ottenere il ristoro del danno ritenuto derivante dall'illecito comportamento del Comune (ente impositore) e della Serit (concessionaria per la riscossione). Il Comune impugnò la sentenza di merito sostenendo, fra l'altro, difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria, che le cartelle fossero state notificate nella qualità di amministratore (art.1131 c.c.), che si fosse formato giudicato tributario (art.2909 c.c.) e denunciando vizi di motivazione e di quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato che la controversia è devoluta al giudice ordinario trattandosi di azione di risarcimento per fatto illecito (art.2043 c.c.) e non di materia tributaria riservata alle Commissioni tributarie. Ha ritenuto inammissibile o infondati i motivi relativi alla notifica nella qualità di amministratore e all'interferenza con il giudicato tributario, poiché la domanda risarcitoria si basa su un fatto diverso da quello accertato nelle decisioni tributarie. Ha inoltre considerato non viziata la valutazione di merito circa l'esclusione della responsabilità solidale della Serit e la quantificazione del danno, rimessa al giudice di merito. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in euro 1.400,00 oltre accessori) e ad ulteriori oneri processuali indicati in sentenza.
Norme richiamate
art. 2043 cod. civ.
Fondamento dell'azione di risarcimento per fatto illecito; la Corte ha ritenuto che la pretesa di Pernicone fosse una domanda di danno fondata sulla violazione del generale dovere di neminem laedere e quindi di competenza del giudice ordinario.
art. 2909 cod. civ.
Il giudicato si forma sui fatti; la Corte ha osservato che il fatto dedotto nella domanda risarcitoria (emissione e notifica delle cartelle a persona diversa dal soggetto passivo) è diverso dai fatti decisi dalla Commissione tributaria (debenza del tributo), perciò non sussiste interferenza con il giudicato tributario.
art. 1131 cod. civ.
Richiamato dal Comune per sostenere che le cartelle fossero state notificate a Pernicone nella sua qualità di amministratore; la Corte ha ritenuto la questione essenzialmente fattuale e quindi inammissibile in questa sede di Cassazione rispetto alla valutazione di merito svolta dai giudici di appello.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione al presunto superamento dei limiti della domanda da parte del giudice di primo grado; la Corte ha escluso che il giudice di merito abbia oltrepassato la domanda, dato che la condanna del Comune era effettivamente richiesta dal danneggiato.
art. 2 d.lgs. 546/1992
Definisce la giurisdizione delle Commissioni tributarie; la Corte ha ribadito che essa riguarda materie tipizzate e non comprende le azioni di risarcimento per fatto illecito autonome rispetto al rapporto tributario, che restano di competenza dell'ordinario.
art. 97 Cost.
Richiamato come principio secondo cui l'attività della Pubblica Amministrazione deve svolgersi nei limiti imposti dalla legge; coerentemente la Corte ha ritenuto che la P.A. possa essere chiamata a rispondere in sede ordinaria per comportamenti colposi che ledono diritti soggettivi.
Sentenza Sezioni Unite n. 15/2007 (giurisprudenza)
Principio di diritto richiamato: le domande di risarcimento per comportamenti illeciti della pubblica amministrazione in materia tributaria, quando basate su posizioni soggettive indipendenti dal rapporto tributario, sono devolute al giudice ordinario.
Massime di principio
- Se la domanda riguarda il risarcimento del danno per un comportamento illecito dell'ente impositore o del concessionario (art.2043 c.c.), la giurisdizione competente è quella ordinaria, salvo che la controversia rientri nelle materie previste dall'art.2 del d.lgs.546/1992.
- Il giudicato tributario vincola i fatti accertati in quella sede, ma non impedisce azioni distinte fondate su fatti diversi; valutare attentamente se il fatto dedotto nell'azione di risarcimento è lo stesso accertato in sede tributaria (art.2909 c.c.).
- Le contestazioni sulla qualifica della notifica (se fatta alla persona o nella sua qualità di rappresentante) costituiscono questioni di fatto rilevabili nel merito e non sono decise dalla Cassazione se il vizio non è di diritto o manifesta illogicità nella valutazione di merito.
- La liquidazione del danno è questione di merito riservata al giudice di primo e secondo grado; critiche sulla quantificazione devono dimostrare errori di valutazione o violazioni di legge per essere accolte in Cassazione.
- In situazioni analoghe è consigliabile procedere simultaneamente o separatamente: a) impugnare le cartelle davanti alla Commissione tributaria se si discute la debenza del tributo; b) proporre azione di risarcimento dinanzi al giudice ordinario se si deduce un illecito autonomo (es. notifica errata a soggetto diverso), avendo cura di documentare il diverso profilo fattuale rispetto all'oggetto del giudicato tributario.
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