Cassazione Civile, Sentenza n. 18374/2021 del 30/06/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per INVIM relativa a debiti accertati nei confronti della società "Madonna del Riposo Srl" già cancellata dal registro delle imprese. La ricorrente contestava la legittimità della cartella perché non preceduta da un avviso di liquidazione rivolto al socio, con la conseguente mancata indicazione delle ragioni e degli elementi (ossia che il socio aveva riscosso somme o ricevuto attribuzioni in sede di liquidazione e il relativo ammontare) che giustificano la pretesa tributaria nei confronti del singolo socio ai sensi dell'art. 2495 c.c. e, secondo la ricorrente, dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2945 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha seguito il proprio precedente (sent. n. 27488/2016) e ha ritenuto che, quando l'Agenzia delle entrate esige il pagamento dal socio di società di capitali dopo l'estinzione della società, deve notificare un avviso di liquidazione che indichi le ragioni e gli elementi probatori (in particolare che il socio ha ricevuto somme o beni in sede di liquidazione e il loro valore), così da consentire al contribuente di contestare la pretesa. Poiché la cartella non era stata preceduta dall'avviso di liquidazione, la sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso originario della ricorrente, dichiarando illegittima la cartella. Sono compensate le spese processuali.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
Stabilisce la responsabilità dei soci per i debiti della società estinta nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione; la Corte ritiene che, per esercitare l'azione esecutiva nei confronti del socio di società di capitali, l'Amministrazione deve motivare e provare che il socio ha effettivamente ricevuto somme o beni in liquidazione e il relativo valore
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata in relazione agli obblighi di notifica degli atti impositivi; la Corte individua comunque l'obbligo, a fini di tutela del contribuente, che l'Agenzia renda note le ragioni per cui il socio è tenuto al pagamento, mediante un avviso di liquidazione
d.P.R. n. 602/1973 (art. 36, comma 5)
Richiamato nel contrasto interpretativo: la Corte osserva che il combinato disposto di arti. 36 comma 5 e 60 non è applicabile al recupero dell'INVIM dai soci di società di capitali, ma ciò non esime l'Agenzia dall'obbligo di informare adeguatamente il socio mediante avviso di liquidazione
art. 2945 c.c.
Articolo invocato dalla ricorrente (prescrizione); la Corte non risolve la questione di prescrizione nel provvedimento richiamato ma si concentra sull'obbligo di previa comunicazione/avviso di liquidazione
art. 2291 c.c. e art. 2304 c.c.
Richiamati in motivazione per distinguere le società di persone (dove la responsabilità dei soci è ordinariamente illimitata e può essere aggredita direttamente) dalle società di capitali, per le quali la responsabilità post-estinzione è limitata a quanto ricevuto in liquidazione e richiede specifica evidenza
art. 384 c.p.c. e artt. procedurali (art. 118 disp. att. c.p.c., art. 23, comma 8-bis d.l. 137/2020)
Norme processuali indicate per spiegare che la Corte ha deciso nel merito senza ulteriore istruttoria (art. 384 c.p.c.) e nella forma prevista dalla disciplina emergenziale, richiamando un precedente di legittimità
Massime di principio
- Per le società di capitali estinte, l'Amministrazione finanziaria che intende esigere somme dai soci deve notificare un avviso di liquidazione motivato che indichi gli elementi da cui risulti che il socio ha ricevuto somme o beni in sede di liquidazione e il relativo valore; senza tale avviso la successiva cartella di pagamento è illegittima.
- La mera esistenza di un titolo giurisdizionale nei confronti della società non autoriza automaticamente l'esazione diretta nei confronti dei soci di società di capitali: occorre un atto o una comunicazione che dimostri il presupposto della responsabilità personale (quanto effettivamente ricevuto in liquidazione).
- Per le società di persone la regola è diversa: la responsabilità illimitata dei soci giustifica, in linea di principio, azioni esecutive nei confronti dei soci senza la necessità di un precedente avviso analogo, in ragione della natura dei rapporti obbligatori.
- Il contribuente/socio ha il diritto di essere posto in condizione di contestare la pretesa impositiva; la mancanza di informazione idonea costituisce vizio procedurale che rende illegittima l'esazione.
- In situazioni analoghe, il soggetto destinatario di una cartella proveniente da crediti della società estinta dovrebbe verificare la presenza dell'avviso di liquidazione e l'indicazione degli elementi di fatto relativi alle somme/beni ricevuti: in assenza, è fondata l'impugnazione per illegittimità della riscossione.
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