Cassazione Civile, Ordinanza n. 31104/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso IRPEF relativo all’anno 2011 richiesto da un pensionato che, cessato anticipatamente dal servizio nell’ambito di un esodo incentivato, aveva versato contributi volontari all’INPS per maturare il requisito della pensione di anzianità. L’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso sul presupposto che dal CUD risultasse già operata la deduzione e che non vi fossero ritenute subite in eccesso. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo e secondo grado. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un primo motivo, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione della mancata prova del versamento, della natura dei contributi e della loro pre-deduzione; con un secondo motivo, violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 47/2000 e degli artt. 6, 16, 17 e 48 del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 59 della l. n. 449/1997, sostenendo che non fosse provato il versamento all’INPS delle somme a titolo di contribuzione volontaria e che quindi la deduzione non spettasse.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha osservato che la CTR aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, l’effettivo versamento dei contributi volontari sulla base di estratto conto contributivo INPS, delega al versamento e bollettini nominativi di pagamento. Ha inoltre affermato che tali somme erano comunque integralmente deducibili ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 47/2000, trattandosi di contributi previdenziali volontari equiparati, ai fini della deduzione, a quelli obbligatori. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la questione sulla prova del versamento risultava comunque esaminata e risolta in fatto dalla CTR.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale vizio denunciato dal ricorrente per omessa pronuncia.
I contributi previdenziali volontari sono integralmente deducibili dal reddito complessivo; la deducibilità opera anche se la somma non risulti indicata nel CUD nei termini prospettati dall'Ufficio.
artt. 6, 16, 17 e 48 del d.P.R. n. 917/1986
Richiamati dall'Ufficio a sostegno della tesi della non spettanza del rimborso, ma non ritenuti decisivi alla luce della disciplina speciale sull deducibilità dei contributi volontari.
La doglianza sull'onere della prova è stata disattesa perché la CTR aveva accertato la prova documentale del versamento.
Norma richiamata nel motivo dell'Agenzia, ma non ritenuta idonea a escludere la deducibilità riconosciuta dalla Corte.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della soccombenza di un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- I contributi previdenziali volontari versati per raggiungere i requisiti pensionistici sono integralmente deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 47/2000, in quanto equiparati ai contributi obbligatori ai fini fiscali.
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di fatto del giudice di merito quando l'accertamento dell'effettivo versamento dei contributi risulti fondato su documentazione idonea, come estratto conto contributivo, delega al pagamento e bollettini nominativi.
- La censura di omessa pronuncia non è fondata se la questione dedotta è stata in realtà affrontata e risolta dal giudice di merito, anche implicitamente, attraverso un accertamento che copre il punto controverso.
- Ai fini del riconoscimento della deduzione fiscale, ciò che rileva è la natura previdenziale e volontaria del versamento, non la sola formale esposizione nel CUD o nel modello dichiarativo quando la prova documentale del pagamento sia acquisita agli atti.
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