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Sentenza

Sentenza del 09/10/2019 n. 25252 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento ICI relativo all'anno 2004, con cui il Comune aveva richiesto euro 42.450,00 invece degli euro 16.556,57 versati, contestando il difetto di motivazione dell'atto, l'applicazione delle sanzioni e l'efficacia retroattiva della rendita catastale attribuita dopo una procedura di regolarizzazione edilizia. In Cassazione ha inoltre dedotto l'omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione del giudizio, poiché era pendente una controversia relativa alla rendita catastale, presupposto per il calcolo dell'ICI.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, relativi alla motivazione dell'avviso, perché il ricorso non riportava integralmente il contenuto dell'atto necessario per verificarne i vizi. Ha rigettato il terzo motivo, stabilendo che l'art. 2, comma 41, della legge n. 350 del 2003 si applica a tutti gli immobili oggetto di regolarizzazione edilizia, senza rilevanza per la modesta entità degli abusi o per la precedente tassazione dell'immobile; pertanto la rendita poteva essere utilizzata retroattivamente dal 1° gennaio 2003, se i lavori o l'utilizzazione dell'immobile erano anteriori. Ha invece accolto il quarto e quinto motivo, riconoscendo il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio sulla rendita catastale e quello sulla liquidazione ICI. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla CTR Campania, che dovrà sospendere il giudizio fino alla formazione del giudicato sulla rendita catastale e poi rideterminare l'imposta sulla base della rendita definitivamente accertata.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 41, legge n. 350 del 2003

    L'imposta comunale sugli immobili è dovuta, in ogni caso, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2003, sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente.

    La disposizione introduce un regime speciale e derogatorio rispetto alla regola ordinaria sull'efficacia della rendita catastale. Si applica a tutti gli immobili oggetto di regolarizzazione edilizia, senza distinguere in base alla gravità o marginalità dell'abuso né alla precedente iscrizione o tassazione catastale.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000

    Impone la motivazione degli atti tributari. Tuttavia, la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso per cassazione non riportava il testo dell'avviso di accertamento, impedendo alla Corte di verificare il vizio denunciato.

  • Art. 366 c.p.c.

    In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, chi contesta la motivazione di un avviso tributario deve trascrivere nel ricorso le parti rilevanti dell'atto, così da consentire alla Corte il controllo diretto della censura.

  • Art. 295 c.p.c.

    Prevede la sospensione necessaria quando la decisione di una causa dipende dalla definizione, con efficacia di giudicato, di un'altra controversia pregiudiziale. La norma si applica anche tra processi tributari collegati.

  • Art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992

    La limitazione dei casi di sospensione prevista dalla norma riguarda i rapporti tra processo tributario e giurisdizione civile, non esclude la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nei rapporti interni tra processi tributari.

  • Art. 337, comma 2, c.p.c.

    Disciplina la sospensione facoltativa in presenza di una sentenza non definitiva invocata da una parte. Nel caso concreto non è stata applicata perché la contribuente non aveva invocato l'autorità della sentenza pregiudiziale e quest'ultima era stata cassata con rinvio.

  • Art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003

    Individua la procedura di regolarizzazione degli illeciti edilizi cui si collega il regime speciale di retrodatazione della rendita e dell'ICI previsto dall'art. 2, comma 41, della legge n. 350 del 2003.

Massime di principio

  • Quando l'imposta locale è calcolata sulla base di una rendita catastale contestata in un processo ancora pendente, il giudizio sull'imposta è normalmente pregiudicato da quello sulla rendita e deve essere sospeso, oppure i procedimenti devono essere riuniti se possibile.
  • La rendita catastale definitivamente accertata costituisce il presupposto per la liquidazione dell'imposta; il giudice non dovrebbe definire in via definitiva l'importo dell'ICI prima della conclusione del giudizio sulla rendita.
  • La sospensione può operare anche se il processo sulla rendita coinvolge l'Agenzia del Territorio e quello sull'imposta coinvolge il Comune, purché la decisione sulla rendita sia idonea a condizionare necessariamente la base imponibile.
  • Per gli immobili oggetto di sanatoria o regolarizzazione edilizia, la normativa speciale può imporre l'applicazione retroattiva della rendita ai fini dell'imposta, anche se l'immobile era già tassato o l'abuso era di entità limitata.
  • In Cassazione, chi contesta la motivazione di un atto tributario deve trascrivere le parti essenziali dell'atto stesso; il semplice richiamo ai vizi senza riprodurne il contenuto può comportare l'inammissibilità del motivo.
  • La cassazione con rinvio non assegna necessariamente la vittoria definitiva al contribuente: nel caso concreto la società ha ottenuto una vittoria processuale sulla sospensione, ma l'importo finale dell'ICI dipenderà dal giudicato sulla rendita catastale.

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