Sentenza del 09/10/2019 n. 1055 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Ires - Emendabilità della dichiarazione - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di emendare la dichiarazione è stata respinta. È stato affermato che le dichiarazioni dei redditi sono modificabili entro determinati limiti, ma non quando la modifica incide su una precisa manifestazione di volontà del contribuente, salvo che sia dimostrato che l’errore era conosciuto o conoscibile dall’Agenzia delle Entrate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva che la dichiarazione fosse emendabile e che fosse possibile indicare successivamente le perdite omesse, così da modificare la base imponibile e il calcolo dell’IRES. La mancata indicazione, tuttavia, è stata qualificata come una scelta autonoma e discrezionale della contribuente, con effetti negoziali, e non come una mera correzione di un errore materiale o di un errore conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi può essere corretta quando contiene errori oggettivi, materiali o di calcolo, anche se la correzione comporta una riduzione del tributo dovuto.
- La correzione è invece limitata quando l’omissione o l’indicazione riflette una scelta consapevole o comunque autonoma del contribuente, avente natura negoziale o discrezionale.
- Chi chiede la modifica deve dimostrare che non si trattava di una scelta volontaria, ma di un errore effettivo e, secondo il principio richiamato, conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione finanziaria.
- La mancata indicazione di perdite o agevolazioni nel periodo previsto non è automaticamente sanabile in un momento successivo: occorre verificare se l’omissione sia un errore emendabile oppure una scelta fiscale ormai consolidata.
- In situazioni analoghe, è essenziale conservare documentazione contabile e dichiarativa idonea a provare la natura involontaria dell’omissione e l’esatta spettanza del beneficio o della perdita.
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