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Sentenza

Sentenza del 09/10/2019 n. 847 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene in materia di IVA gravante sulle cessioni realizzate dall'organizzazione di produttori agricoli che ha costituito un fondo di esercizio. Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a) - Base imponibile - Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo - Regolamento (CE) n. 2200/96 - Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 15 - Organizzazione di produttori agricoli che ha costituito un fondo di esercizio - Cessioni effettuate dall'organizzazione di produttori ai propri membri in cambio di pagamenti che non coprono la totalità del prezzo d'acquisto - Finanziamento supplementare versato dal fondo di esercizio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti acquistavano beni d’investimento da fornitori terzi e li cedevano ai propri produttori associati, fatturando solo una parte del prezzo, mentre la quota residua era finanziata dai rispettivi fondi di esercizio, alimentati dai contributi degli associati e dagli aiuti dell’Unione europea. Le organizzazioni avevano applicato l’IVA soltanto sugli importi fatturati ai produttori, escludendo dalla base imponibile le somme provenienti dai fondi. L’amministrazione tributaria ha invece ritenuto che tali somme costituissero corrispettivo della cessione, qualificandole come sovvenzioni direttamente connesse al prezzo ai sensi dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della Sesta direttiva IVA.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che gli importi versati dal fondo di esercizio all’organizzazione di produttori per finanziare la cessione dei beni ai produttori associati entrano a far parte del corrispettivo dell’operazione. Tali importi costituiscono sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo, versate da un terzo, e devono quindi essere inclusi nella base imponibile IVA. La Corte non ha esaminato le ulteriori questioni relative alla misura nazionale tedesca sulla base imponibile minima e alla rettifica delle detrazioni, ritenendole non necessarie dopo la risposta alla prima questione. La decisione finale sulle controversie e sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della Sesta direttiva 77/388/CEE

    La base imponibile è costituita [...] da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare [...] da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.

    La base imponibile IVA comprende non solo quanto pagato direttamente dall’acquirente, ma anche le somme versate da un terzo quando siano specificamente collegate a una determinata cessione o prestazione, siano determinabili e consentano di ridurre il prezzo pagato dal cliente.

  • Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96

    L’organizzazione di produttori è una persona giuridica costituita per iniziativa dei produttori e il cui statuto impone, tra l’altro, la vendita della produzione tramite l’organizzazione e il versamento dei contributi finanziari per il fondo di esercizio.

    La disposizione definisce il ruolo e gli obblighi delle organizzazioni di produttori, tra cui la gestione dei contributi destinati al fondo di esercizio.

  • Articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96

    Un aiuto finanziario comunitario è concesso [...] alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio.

    Il fondo di esercizio, finanziato da contributi degli associati e da aiuti dell’Unione, può finanziare programmi operativi e investimenti collegati all’attività dell’organizzazione; le somme impiegate per ridurre il prezzo di una specifica cessione rilevano tuttavia ai fini della base imponibile IVA.

  • Articolo 20 della Sesta direttiva 77/388/CEE

    La rettifica della deduzione iniziale è effettuata [...] quando la deduzione è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.

    La Corte non ha fornito una specifica interpretazione di questa disposizione, poiché la risposta alla prima questione ha reso superfluo esaminare la questione relativa alla rettifica della detrazione.

  • Articolo 27 della Sesta direttiva 77/388/CEE

    Il Consiglio [...] può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga [...] allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

    La Corte non ha esaminato la compatibilità della misura nazionale tedesca con tale disposizione, poiché la questione è stata dichiarata non necessaria dopo aver incluso i finanziamenti del fondo nella base imponibile ordinaria.

  • Articolo 10, paragrafi 1, 4 e 5, dell’Umsatzsteuergesetz (UStG)

    Nel corrispettivo rientra altresì ciò che un soggetto diverso dal destinatario della prestazione versa all’imprenditore per la prestazione stessa.

    La normativa tedesca considera parte del corrispettivo anche quanto versato da soggetti diversi dal destinatario e prevede, in determinate operazioni tra soggetti prossimi, una base imponibile minima parametrata al prezzo d’acquisto. La Corte non ha dovuto decidere autonomamente sulla validità di tale disciplina.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, una somma proveniente da un soggetto diverso dall’acquirente deve essere inclusa nella base imponibile quando è pagata specificamente per una determinata cessione o prestazione.
  • La sovvenzione è direttamente connessa al prezzo quando il suo importo è determinabile e la sua erogazione consente al venditore di applicare al cliente un prezzo inferiore rispetto a quello praticabile senza il finanziamento.
  • La qualificazione formale della somma come aiuto pubblico, contributo o finanziamento non è decisiva: conta la sua funzione economica concreta rispetto all’operazione imponibile.
  • Quando più fonti di finanziamento concorrono a coprire il prezzo di un bene, la base imponibile IVA deve riflettere il valore complessivo effettivamente ricevuto dal cedente, salvo specifiche esclusioni previste dalla normativa.
  • L’interpretazione tutela la neutralità fiscale: un acquisto realizzato tramite un’organizzazione sovvenzionata non deve beneficiare di un carico IVA artificiosamente inferiore rispetto a un acquisto diretto dello stesso bene.

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