Sentenza del 09/10/2019 n. 1059 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Notifica al rappresentante della società presso il suo domicilio - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. In base all'art. 145 c.p.c., nella formulazione risultante dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, la notificazione alla persona fisica che rappresenta la società può essere validamente effettuata presso il suo domicilio senza il previo tentativo di notifica presso la sede della società. Pertanto, la notifica dell'accertamento è stata ritenuta ammissibile e valida.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica dell'accertamento eseguita al rappresentante della società presso il suo domicilio personale, senza che fosse stata previamente tentata la notificazione presso la sede sociale. La società sosteneva che tale preventiva notifica presso la sede fosse necessaria.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c.
Nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 2
La norma consente di notificare l'atto alla persona fisica che rappresenta la società presso il suo domicilio, senza che sia necessario effettuare previamente un tentativo di notifica presso la sede sociale.
Legge n. 263 del 2005, art. 2
La modifica legislativa ha introdotto una disciplina della notificazione alle società che non impone la preventiva notifica presso la sede quale condizione per la validità della notifica al rappresentante.
Massime di principio
- Per le notifiche dirette a una società, la notifica al rappresentante legale presso il suo domicilio può essere valida anche se non è stata previamente tentata la notifica presso la sede sociale.
- L'assenza di un previo tentativo di notifica presso la sede non determina, di per sé, l'invalidità della notifica eseguita al rappresentante persona fisica.
- Nelle controversie sulla notifica occorre verificare la disciplina vigente al momento dell'atto, poiché le modifiche legislative all'art. 145 c.p.c. hanno inciso sui requisiti di validità.
- La validità concreta della notifica dipende comunque dal rispetto delle altre formalità previste dalla legge, dall'identificazione del destinatario e dalla corretta attestazione del domicilio o della residenza del rappresentante.
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