Sentenza del 09/10/2019 n. 378 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sospensione cautelare - Interessi al tasso previsto per sospensione amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava una cartella di 2.421,87 euro relativa agli interessi maturati durante la sospensione cautelare dell'esecuzione di un avviso di accertamento. Deduceva carenza di motivazione per mancata indicazione dei criteri di calcolo, non debenza degli interessi, nullità della notifica via PEC e prescrizione del debito. L'Ufficio sosteneva invece che, dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente e il relativo passaggio in giudicato, fossero recuperabili anche gli interessi maturati durante il periodo di sospensione giudiziale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente, confermando la legittimità della pretesa relativa agli interessi. La sospensione cautelare incide soltanto sull'esecutività dell'atto, impedendo temporaneamente la riscossione coattiva, ma non elimina la debenza degli interessi qualora il contribuente risulti soccombente nel merito. La cessazione degli effetti della sospensione consente quindi di recuperare l'intero credito, compresi gli interessi maturati durante la sospensione. È stata respinta anche la richiesta di definizione agevolata, poiché il debito riguardava esclusivamente interessi e non un tributo o una maggiore imposta. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 546/1992
Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado
La sospensione cautelare impedisce temporaneamente la riscossione, ma, quando il ricorso è respinto, la cessazione dei suoi effetti consente il recupero del credito e degli accessori maturati durante il periodo di sospensione.
Art. 47, comma 8-bis, D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), D.Lgs. n. 156/2015
Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa
La disposizione uniforma il tasso applicabile agli interessi durante la sospensione giudiziale e amministrativa; non introduce ex novo l'obbligo di corrispondere interessi, che la decisione ritiene comunque dovuti anche secondo la disciplina precedente.
Art. 39, D.P.R. n. 602/1973
È richiamato quale riferimento per il tasso degli interessi applicabile in caso di sospensione amministrativa.
Art. 3, comma 1, D.L. n. 119/2018
La definizione agevolata riguarda i debiti risultanti da carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo previsto dalla norma; non si applica, secondo la decisione, a una cartella composta esclusivamente da interessi.
Massime di principio
- La sospensione cautelare tributaria ha natura esclusivamente processuale ed esecutiva: blocca temporaneamente la riscossione, ma non annulla né congela definitivamente il debito e i relativi accessori.
- Se il contribuente perde il giudizio di merito, la cessazione della sospensione consente all'Amministrazione di recuperare anche gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.
- La previsione normativa sul tasso degli interessi durante la sospensione cautelare deve essere interpretata come una regola di uniformazione del tasso, non come un'esenzione dagli interessi per il periodo precedente alla sua entrata in vigore.
- La definizione agevolata non è automaticamente applicabile a ogni cartella: occorre verificare la natura del carico, poiché una pretesa composta soltanto da interessi può restare esclusa dal beneficio.
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