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Sentenza

Sentenza del 09/10/2019 n. 1237 - Comm. Trib. Prov. Torino

Tributi locali - IMU - Diritto di abitazione del coniuge superstite - Soggetto passivo del tributo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che il diritto di abitazione del coniuge superstite sorge anche quando il de cuius non era proprietario esclusivo dell'immobile. Di conseguenza, ai fini IMU, il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione, mentre gli altri comproprietari non sono soggetti al tributo relativamente a quell'immobile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'IMU quando, a seguito della morte del proprietario, al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540 c.c. La sentenza interpreta il riferimento alla "casa adibita a residenza familiare" come comprensivo anche dei casi in cui l'immobile fosse in comproprietà tra il defunto e altri soggetti, siano essi eredi o terzi estranei. La presenza di altri comproprietari non impedisce quindi la nascita del diritto del coniuge superstite, sebbene il diritto operi limitatamente alla quota appartenuta al defunto.

Norme richiamate

  • Art. 540 del codice civile

    Al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

    La norma è interpretata nel senso che i diritti del coniuge superstite sorgono anche quando la casa era in comproprietà tra il defunto e altri soggetti. Il termine "comuni" non è limitato alla comproprietà tra i soli coniugi, ma comprende anche la comunione con altri eredi o con terzi. Il diritto opera limitatamente alla quota appartenuta al defunto.

  • D.L. 201/2011, disciplina dell'IMU

    Il titolare del diritto reale di abitazione è il soggetto passivo dell'IMU. Pertanto, quando il coniuge superstite acquisisce tale diritto, l'imposta è dovuta esclusivamente da lui, mentre gli altri comproprietari restano esclusi dall'assoggettamento in relazione all'immobile gravato dal diritto.

Massime di principio

  • Il diritto di abitazione del coniuge superstite può sorgere anche se il defunto possedeva soltanto una quota dell'immobile e non l'intera proprietà.
  • La presenza di altri comproprietari, inclusi soggetti estranei alla famiglia, non impedisce l'attribuzione del diritto di abitazione al coniuge superstite, purché l'immobile fosse la casa di residenza familiare.
  • Ai fini IMU, il titolare di un diritto reale di abitazione è normalmente l'unico soggetto passivo per l'immobile interessato; gli altri nudi proprietari o comproprietari non sono tenuti al pagamento per la medesima quota gravata dal diritto.
  • L'interpretazione mira a evitare che il defunto possa eludere la tutela successoria del coniuge trasferendo anche una minima quota dell'immobile a terzi prima della morte.

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