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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08244/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da due avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2013 e 2014, emessi da un Comune nei confronti della proprietaria di un immobile. La contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento degli avvisi, dopo che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto che, in sostanza, la locazione dell'immobile e la mancata dimostrazione da parte dell'ente di un diverso trasferimento della dimora avessero impedito di escludere l'esenzione per abitazione principale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione delle norme sulla dichiarazione IMU, sostenendo che il giudice d'appello avesse dato rilievo a un'affermazione priva di conseguenze; (2) violazione della disciplina dell'esenzione per abitazione principale, per mancata verifica della compatibilità della locazione con tale destinazione; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., per aver la Corte tributaria posto a carico del Comune la prova dell'insussistenza dell'esenzione, invece di gravare la contribuente della prova dei presupposti dell'agevolazione. La contribuente, con ricorso incidentale condizionato, ha lamentato omessa pronuncia sulla domanda di definizione agevolata ex l. n. 197/2022 e sull'eccezione di decadenza del potere di accertamento per uno degli avvisi, oltre a una questione sulle spese. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il terzo motivo sul riparto dell'onere della prova, assorbendo il secondo e il quarto, e ha accolto nei limiti di ragione il ricorso incidentale condizionato sull'eccezione di decadenza, reputando infondata la domanda di annullamento ex l. n. 197/2022 e assorbita la censura sulle spese.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione. Ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il terzo motivo del ricorso principale perché la Corte di merito aveva invertito l'onere della prova in materia di esenzione IMU per abitazione principale, ha assorbito gli altri motivi principali, ha accolto per quanto di ragione il ricorso incidentale condizionato sull'eccezione di decadenza relativa all'avviso IMU 2013, ha ritenuto infondata la domanda di annullamento per definizione agevolata ex l. n. 197/2022 e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale non condizionato sulle spese. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito riesamini la controversia applicando il principio secondo cui il contribuente deve provare i presupposti dell'esenzione, mentre l'amministrazione deve provare il presupposto impositivo; inoltre dovrà essere valutata la decadenza per l'avviso relativo al 2013.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201/2011

    Richiamato dal Comune nel primo motivo; la Corte non ne trae una decisione di merito autonoma perché il motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 1, comma 769, legge n. 160/2019

    Richiamato dal Comune nel primo motivo in tema di dichiarazione IMU; la Corte non ne sviluppa una specifica ratio decisoria.

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011

    Norma sull'esenzione IMU per abitazione principale; la Corte afferma che il contribuente deve provare i presupposti dell'esenzione, cioè residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile quando il giudice di merito attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; in materia tributaria, il contribuente deve provare il diritto all'esenzione.

  • art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro di censura usato per dedurre la violazione di legge, compreso l'errore sul riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

  • art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

    È il parametro di censura usato per denunciare l'omessa pronuncia sul ricorso incidentale condizionato.

  • art. 1, comma 161, legge n. 296/2006

    In tema di IMU, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato; la Corte applica tale termine e dichiara tardivo l'avviso notificato nel 2019 per l'annualità 2013.

  • art. 370 cod. proc. civ.

    Nel regime processuale successivo al d.lgs. n. 149/2022, il controricorso si deposita telematicamente senza necessità di notifica.

  • art. 371 cod. proc. civ.

    Il ricorso incidentale si propone con l'atto contenente il controricorso e va depositato, non notificato; la Corte respinge l'eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata notifica.

  • art. 331 cod. proc. civ.

    Richiamato in combinato con l'art. 371 c.p.c. per confermare che, anche nel caso di integrazione del contraddittorio, il ricorso incidentale si propone con atto depositato.

  • art. 332 cod. proc. civ.

    Richiamato in combinato con l'art. 371 c.p.c. per il regime del ricorso incidentale depositato.

  • art. 336 cod. proc. civ.

    Il capo sulle spese resta assorbito/caducato per effetto della cassazione della decisione di merito.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato nel quarto motivo del ricorso principale, poi assorbito.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Richiamato nel quarto motivo del ricorso principale, poi assorbito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo del ricorso principale, poi assorbito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo del ricorso principale, poi assorbito.

  • legge n. 197/2022

    La domanda di annullamento degli avvisi per definizione agevolata è respinta perché la documentazione prodotta non dimostra la riferibilità dei carichi alle imposte oggetto degli avvisi impugnati.

Massime di principio

  • In materia di IMU, il presupposto impositivo è provato dall'amministrazione con riferimento al possesso dell'immobile, ma l'agevolazione o esenzione per abitazione principale deve essere provata dal contribuente, che deve dimostrare sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale nell'unità immobiliare.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile in cassazione quando il giudice di merito rovescia il riparto dell'onere della prova, ponendo a carico di una parte la dimostrazione di fatti che, secondo la struttura della fattispecie, costituiscono invece il fondamento della pretesa o dell'eccezione avversaria.
  • L'onere dichiarativo del contribuente in materia tributaria non sussiste quando la variazione rilevante ai fini dell'imposizione sia già conosciuta dall'ente impositore, come accade per fatti risultanti da registrazioni o atti comunque nella disponibilità dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma processuale, il controricorso e il ricorso incidentale seguono un regime di deposito telematico che rende superflua la notificazione dell'atto già depositato.
  • Per ottenere l'annullamento di avvisi di accertamento in base a procedure di definizione agevolata, la parte deve produrre documentazione idonea a dimostrare la precisa riferibilità dei carichi agevolabili alle imposte contestate; un elenco generico di cartelle o avvisi non è sufficiente.
  • Il termine di decadenza per l'accertamento IMU decorre dal quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito, e la notifica oltre tale termine rende l'avviso tardivo e quindi inefficace.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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