Cassazione Civile, Ordinanza n. 16561/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato una cartella di pagamento per debiti tributari riferiti all'anno d'imposta 2010 a una società indicata come beneficiaria di una scissione parziale della società scissa, obbligata in solido per quei debiti. La società aveva impugnato la cartella e il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; in appello la CTR della Calabria aveva invece rigettato l'impugnazione, ritenendo che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di riscossione perché la cartella era stata notificata alla beneficiaria nel 2015, cioè oltre due anni dopo la scissione, con violazione del termine di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 173 TUIR, dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1992 e dell'art. 1310 c.c., sostenendo che il termine di decadenza andasse valutato rispetto alla notifica effettuata nei confronti della società scissa, non della beneficiaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, in caso di scissione societaria, la società beneficiaria risponde solidalmente dei debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione e che l'Amministrazione può richiederne il pagamento senza dover rinnovare la notifica o integrare il contenuto dell'atto nei confronti della beneficiaria, purché l'atto sia stato notificato tempestivamente alla società scissa o designata. Poiché la CTR aveva erroneamente valutato la decadenza con riferimento alla notifica alla beneficiaria, senza considerare la notifica alla scissa, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
in tema di scissione societaria, rileva ai fini della responsabilità della beneficiaria per i debiti tributari della scissa anteriori all'efficacia dell'operazione.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1992
richiamato quale norma che concorre a disciplinare la successione/solidarietà nei debiti tributari in caso di operazioni societarie.
richiamato a sostegno dell'efficacia degli atti compiuti verso uno dei coobbligati solidali anche nei confronti degli altri.
il termine di decadenza per la notifica della cartella va verificato con riguardo alla notifica eseguita nei confronti della società scissa o designata, non già della beneficiaria.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
menzionato come base del controllo automatizzato da cui sono scaturite le riprese a ruolo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato dedotto come violazione di legge.
richiamato per la definizione camerale sulla proposta del relatore.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'efficacia della scissione.
- Se l'atto impositivo o la cartella è stato notificato tempestivamente alla società scissa o designata, non è necessario rinnovarne la notifica nei confronti della società beneficiaria né integrare il contenuto dell'atto.
- La verifica della decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, nei rapporti derivanti da scissione, non va effettuata prendendo come parametro la data di notifica alla sola beneficiaria, quando l'atto risulti già validamente notificato alla scissa.
- La beneficiaria della scissione, conoscendo la situazione debitoria della scissa, può comunque far valere in sede di impugnazione della cartella tutte le difese contro la pretesa tributaria.
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