Cassazione Civile, Ordinanza n. 16488/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA, con recupero di un importo pari a euro 62.444,00 per disconoscimento di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2006, credito che la società sosteneva fosse stato originato da una mancata dichiarazione per l'anno d'imposta 2005. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. Nel giudizio di legittimità l'Agenzia delle Entrate ha resistito al ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata; la società, nel frattempo, aveva aderito alla procedura di definizione delle liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 119/2018, versando quanto dovuto e presentando la relativa domanda, poi respinta dall'Amministrazione sul presupposto che la controversia non fosse definibile perché avente ad oggetto un atto di mera riscossione. Il motivo decisivo del ricorso della società contro il diniego era dunque che la cartella emessa ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 ha natura anche impositiva e non è un mero atto di riscossione, sicché la controversia rientra tra quelle definibili; l'Agenzia non aveva dedotto ulteriori ragioni ostative.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo infondata la ragione posta a base del rifiuto dall'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la cartella emessa in sede di controllo automatizzato è impugnabile non solo per vizi propri ma anche nel merito della pretesa fiscale, e quindi la relativa controversia è definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018. Ha inoltre precisato che la mancata impugnazione dell'avviso bonario non impedisce di far valere, contro la successiva cartella, anche censure di merito, perché l'avviso bonario non è tra gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Conseguentemente ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere e ha disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis non è considerata mero atto di riscossione, ma può avere anche natura impositiva.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
La medesima regola vale per la cartella emessa nel controllo automatizzato IVA.
La cartella di pagamento è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa è esercitata.
Le controversie aventi ad oggetto cartelle emesse in sede di controllo automatizzato sono suscettibili di definizione agevolata, se ricorrono gli altri presupposti previsti dalla norma.
art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018
L'accoglimento della domanda di definizione comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
L'avviso bonario non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili; la sua mancata impugnazione non cristallizza il credito indicato.
Massime di principio
- La cartella di pagamento emessa all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione, quando costituisce il primo e unico atto con cui l'Amministrazione esercita la pretesa fiscale nei confronti del contribuente, ha natura anche impositiva e può essere contestata nel merito.
- Ai fini dell'impugnazione della cartella successiva all'avviso bonario, la mancata impugnazione di quest'ultimo non preclude al contribuente di far valere censure sostanziali sulla pretesa tributaria, poiché l'avviso bonario non è atto autonomamente impugnabile.
- Le controversie aventi ad oggetto cartelle emesse in sede di controllo automatizzato possono rientrare tra le liti definibili con la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
- Quando viene meno la ragione ostativa posta dall'Amministrazione al diniego di definizione agevolata e non residuano altre contestazioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con estinzione del giudizio.
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