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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16485/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2000, parzialmente annullato in primo grado dopo una consulenza tecnica d'ufficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, sostenendo che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente rigettato il gravame ritenendo precluse le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio per mancata deduzione in primo grado. Con il primo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 7 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che le critiche alla CTU proposte in appello non integravano domande o eccezioni nuove e che il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminarle. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la sentenza d'appello non avesse considerato le censure mosse alla CTU, si fosse limitata a recepirla acriticamente e avesse, in sostanza, mal motivato sulla prova e sulle valutazioni tecniche poste a base della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, quanto al primo motivo, che la censura non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata, la quale non aveva affermato una preclusione processuale, ma aveva invece ritenuto le critiche tardive e pretestuose nel merito, alla luce del comportamento processuale dell'Ufficio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, tendeva in realtà a contestare un vizio motivazionale e il merito delle valutazioni del CTU senza rispettare l'onere di specifica indicazione e trascrizione dei passaggi decisivi della relazione tecnica e delle corrispondenti critiche svolte in appello. Non essendosi costituita la curatela intimata, la Corte non ha provveduto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario non sono ammesse domande ed eccezioni nuove in appello; tuttavia, nel caso esaminato, la Corte rileva che la decisione di merito non si fondava su una preclusione processuale, bensì su una valutazione di merito sulla tardività/pretestuosità delle censure alla CTU.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per ribadire il ruolo terzo del giudice tributario e il divieto di sostituirsi all'onere probatorio della parte onerata mediante acquisizione officiosa di prove.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'accertamento, ma il motivo è dichiarato inammissibile senza un esame di merito della censura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte afferma che l'erronea indicazione del vizio non impedisce l'ammissibilità formale del motivo, se la censura individua chiaramente il vizio dedotto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come corretta qualificazione dell'error in procedendo denunciato, benché il motivo fosse stato formalmente rubricato come violazione di legge.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma processuale che consente la decisione in camera di consiglio nelle forme semplificate richiamate dal provvedimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale di legittimità applicato al ricorso.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato solo per precisare che la fattispecie era anteriore alla riforma introdotta dalla l. n. 69/2009.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69

    Richiamata per il contesto temporale della disciplina della consulenza tecnica, ma non come ratio decisiva della decisione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'erronea indicazione formale del vizio dedotto non comporta inammissibilità, se la censura consente di individuare in modo chiaro e univoco la doglianza effettiva.
  • La censura contro la sentenza di merito deve confrontarsi con la sua effettiva ratio decidendi: è inammissibile il motivo che attribuisca al giudice una preclusione processuale non effettivamente affermata nella decisione impugnata.
  • Quando si contesta l'adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il ricorrente deve indicare specificamente i passaggi contestati della relazione e le corrispondenti critiche già mosse nei gradi di merito; non è sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva.
  • La doglianza che, sotto l'apparente veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o della motivazione è inammissibile se non rispetta gli oneri di specificità richiesti per il controllo di legittimità.
  • Nel processo tributario, le contestazioni alle risultanze della CTU devono essere valutate nel loro effettivo contenuto e non possono essere respinte per una preclusione inesistente; tuttavia il giudice può considerare pretestuose le censure tardivamente formulate alla luce del comportamento processuale della parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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