Cassazione Civile, Ordinanza n. 16487/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, e ha escluso i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da separati avvisi di accertamento sintetico emessi per due annualità, con i quali l'Ufficio rideterminava in aumento i redditi dichiarati dal contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente, con rideterminazione dei redditi accertati, e in appello la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio depositava domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con quietanza del pagamento della prima rata. Successivamente anche l'Agenzia rappresentava l'avvenuto perfezionamento della definizione e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La Corte, preso atto della documentazione e delle istanze concordi delle parti, ha dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma richiamata come base degli accertamenti sintetici oggetto della lite
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
consente la definizione agevolata della controversia tributaria, che nel caso è stata chiesta e perfezionata
richiamato per il deposito della documentazione relativa alla definizione agevolata in corso di cassazione
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
norme sul rito camerale in Cassazione applicate alla trattazione del ricorso
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nel caso di estinzione per definizione agevolata
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, risulta documentalmente perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e l'estinzione del processo.
- La definizione agevolata della lite, una volta perfezionata con il pagamento richiesto dalla disciplina speciale, prevale sulla prosecuzione del giudizio e rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- In caso di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia, non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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