Cassazione Civile, Ordinanza n. 16486/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, con i quali l'Ufficio aveva rideterminato, in via sintetica, i redditi dichiarati dal contribuente per gli anni d'imposta 2006 e 2007. Dopo un primo giudizio davanti alla commissione tributaria provinciale, che aveva solo parzialmente accolto i ricorsi rideterminando i redditi, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata delle liti fiscali prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando prova del pagamento della prima rata; successivamente l'Agenzia delle Entrate ha dato atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, a sua volta, ha chiesto l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite.
La decisione
La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della controversia fiscale, della documentazione sul versamento dovuto per il perfezionamento della definizione e della richiesta congiunta delle parti, dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, e ha escluso i presupposti per il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È la base normativa degli avvisi di accertamento sintetico oggetto della lite.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Consente la definizione agevolata della controversia tributaria e, una volta perfezionata, determina la cessazione della materia del contendere.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata nel provvedimento.
È richiamato per il deposito in cassazione della documentazione relativa alla definizione agevolata.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1 cod. proc. civ.
Sono indicati come base per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione del doppio contributo unificato nel caso di estinzione per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è validamente definita in via agevolata e il perfezionamento della procedura risulta documentalmente provato, il giudizio pendente diviene improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio di cassazione, la prova della definizione agevolata può essere prodotta con la documentazione depositata ai sensi dell'art. 372 c.p.c., se rilevante ai fini dell'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia fiscale, le spese restano disciplinate dalla normativa speciale che le pone a carico della parte che le ha anticipate.
- La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere esclude, in difetto dei relativi presupposti processuali, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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