Cassazione Civile, Ordinanza n. 16489/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia aveva emesso avviso di accertamento nei confronti di una società che, nell'anno 2006, aveva acquistato beni da operatori economici domiciliati nella Repubblica di San Marino per euro 70.219,00. L'Ufficio contestava che, in relazione a tali operazioni, la società non avesse applicato correttamente la procedura prevista per gli acquisti da San Marino: mancata indicazione dell'IVA in fattura, omessa doppia annotazione nei registri IVA acquisti e vendite, mancata comunicazione all'ufficio IVA, con recupero dell'IVA ritenuta indebitamente detratta e irrogazione della sanzione per omessa registrazione. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo che, pur in presenza di irregolarità formali, non vi fosse evasione perché le operazioni erano state comunque registrate in contabilità e le fatture estere erano state esibite. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione delle norme IVA interne e della disciplina unionale sul reverse charge, sostenendo che il diritto alla detrazione fosse subordinato al puntuale assolvimento degli adempimenti procedurali, e che la mancata doppia registrazione comportasse perdita della detrazione e applicazione della sanzione del 100% dell’imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell’Agenzia perché il diritto alla detrazione nell’inversione contabile non può essere negato per la sola omissione di adempimenti formali quando i requisiti sostanziali dell’operazione risultino soddisfatti e non vi siano indici di frode o evasione. La CTR aveva accertato che le operazioni erano state comunque registrate in contabilità e che la contribuente aveva reso disponibili le fatture estere; inoltre l’Ufficio non aveva contestato i presupposti sostanziali della detrazione. Pertanto, la sola omissione della doppia annotazione non bastava a far perdere il diritto alla detrazione IVA né a giustificare il recupero dell’imposta, restando eventualmente rilevanti solo le sanzioni per l’irregolarità formale. Non essendovi resistenza degli intimati, non vi è stata statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 17, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina il meccanismo di inversione contabile per le operazioni considerate; la sua violazione formale non comporta automaticamente perdita del diritto alla detrazione se i requisiti sostanziali sono provati.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come disciplina ordinaria della detrazione IVA quando il fornitore addebita l’imposta in fattura.
art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972
Costituisce la base normativa interna delle operazioni con soggetti di San Marino, integrata ratione temporis dal D.M. 24 dicembre 1993.
artt. 23 e 25 d.P.R. n. 633 del 1972
Indicati come registri nei quali l’operatore nazionale deve annotare le fatture integrate/autofatture; l’omissione integra violazione formale, ma non sempre fa perdere la detrazione.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997
Prevede la sanzione per l’omessa registrazione; la sua applicazione non implica automaticamente il recupero dell’IVA detratta se manca un pregiudizio ai requisiti sostanziali.
art. 16 D.M. Finanze 24 dicembre 1993
Parte della procedura interna applicabile alle operazioni con San Marino; richiamato dall’Agenzia per sostenere la necessità degli adempimenti contabili.
art. 178, lett. f), Direttiva 2006/112/CE
Richiamato a sostegno del sistema unionale del diritto alla detrazione nell’inversione contabile.
art. 3, n. 3, D.M. 24 dicembre 1993
Richiamato per il timbro a secco apposto dall’Ufficio tributario sammarinese sulle fatture.
art. 8 e segg. D.M. 24 dicembre 1993
Richiamati come disciplina della procedura con addebito dell’IVA da parte del fornitore sammarinese.
art. 13 e segg. D.M. 24 dicembre 1993
Richiamati come disciplina della procedura senza addebito dell’imposta, con regolarizzazione a carico dell’operatore italiano.
art. 15 D.M. 24 dicembre 1993
Richiamato per la restituzione di due esemplari delle fatture da parte dell’ufficio tributario sammarinese.
Massime di principio
- Nel regime del reverse charge, il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato per la sola inosservanza di formalità contabili o documentali, se risultano provati i requisiti sostanziali dell’operazione e del diritto alla detrazione.
- Le violazioni formali rilevano ai fini della perdita della detrazione solo quando impediscono la prova certa del soddisfacimento dei requisiti sostanziali oppure sono connesse a una frode o a un intento evasivo.
- In materia di operazioni con operatori di San Marino, l’omessa doppia registrazione delle fatture integra di regola un’irregolarità formale sanzionabile, ma non legittima automaticamente il recupero dell’imposta se l’Amministrazione non contesta né dimostra la mancanza dei presupposti sostanziali della detrazione.
- L’onere di provare i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione grava sul contribuente, ma una volta che tali elementi risultino acquisiti all’amministrazione o non contestati, non possono essere imposte condizioni aggiuntive idonee a svuotare il principio di neutralità dell’IVA.
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