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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02285/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale relativa a una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. La parte privata aveva lamentato la mancata notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione del credito. In primo grado il giudice di pace aveva ritenuto inammissibile la domanda, escludendo l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo; in appello il tribunale aveva confermato il rigetto, qualificando la domanda come opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/2011 e ritenendola tardiva perché proposta oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza del ruolo. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 615 c.p.c. e 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che si trattasse di opposizione all'esecuzione diretta a far accertare negativamente il credito per omessa notifica e prescrizione sopravvenuta, quindi non soggetta a decadenza. La ricorrente ha anche chiesto in memoria di sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, anche a voler qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione, la parte non avesse interesse ad agire per la tutela immediata contro un ruolo e una cartella non notificata nei casi specifici oggi richiesti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021. La norma, secondo il richiamo alle Sezioni Unite n. 26283/2022, si applica ai processi pendenti e specifica l'interesse ad agire nei soli casi di pregiudizio per partecipazione a gare d'appalto, pagamenti della PA soggetti a verifica, o perdita di benefici nei rapporti con la PA. Poiché nel caso concreto la ricorrente deduceva solo la prescrizione del credito e la mancata notifica, senza allegare uno di quei presupposti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza normativa e il recente intervento delle Sezioni Unite; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene invocato come vizio di violazione di legge dedotto dalla ricorrente nel ricorso per cassazione.

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di opposizione all'esecuzione diretta a far accertare l'inesistenza del credito.

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    richiamato dal giudice di merito e contestato in cassazione; la Corte non ne fa il perno decisorio, perché fonda l'inammissibilità sul difetto di interesse ad agire alla luce della disciplina sopravvenuta.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

    ha inserito nell'art. 12 d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis, che circoscrive i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella non o invalidamente notificati.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    stabilisce che il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono impugnabili direttamente solo in presenza dei tassativi pregiudizi indicati dalla norma.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    richiamato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto e quindi fondare l'interesse alla tutela immediata.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale ipotesi in cui la riscossione di somme da parte della PA può essere condizionata e dunque giustificare la diretta impugnazione.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese di lite in ragione della sopravvenienza normativa e del recente arresto delle Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    richiamato nella fase camerale per la trattazione del ricorso in adunanza.

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e per la proposta del relatore sulla manifesta inammissibilità.

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    richiamato nel passaggio sulle Sezioni Unite che hanno enunciato il principio nell'interesse della legge.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.

    menzionati solo per ricordare che le Sezioni Unite hanno ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma sopravvenuta.

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale rispetto al quale sono state reputate manifestamente infondate le questioni di costituzionalità.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato quale parametro convenzionale rispetto al quale sono state reputate manifestamente infondate le questioni di costituzionalità.

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'interesse ad agire per l'impugnazione immediata del ruolo o della cartella non notificata o invalidamente notificata sussiste solo nei casi tassativamente previsti dalla disciplina sopravvenuta sull'art. 12 d.P.R. 602/1973, come concretizzati dal comma 4-bis.
  • La mancanza dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sul punto si sia formato giudicato esplicito o implicito.
  • La semplice deduzione di omessa notifica della cartella e di prescrizione del credito non basta, da sola, a fondare la diretta impugnazione del ruolo se non è allegato uno dei pregiudizi specifici richiesti dalla legge.
  • La novella introdotta dall'art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021 si applica ai processi pendenti perché specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata contro ruoli e cartelle non notificati o invalidamente notificati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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