Cassazione Civile, Ordinanza n. 02285/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale relativa a una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. La parte privata aveva lamentato la mancata notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione del credito. In primo grado il giudice di pace aveva ritenuto inammissibile la domanda, escludendo l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo; in appello il tribunale aveva confermato il rigetto, qualificando la domanda come opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/2011 e ritenendola tardiva perché proposta oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza del ruolo. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 615 c.p.c. e 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che si trattasse di opposizione all'esecuzione diretta a far accertare negativamente il credito per omessa notifica e prescrizione sopravvenuta, quindi non soggetta a decadenza. La ricorrente ha anche chiesto in memoria di sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, anche a voler qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione, la parte non avesse interesse ad agire per la tutela immediata contro un ruolo e una cartella non notificata nei casi specifici oggi richiesti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021. La norma, secondo il richiamo alle Sezioni Unite n. 26283/2022, si applica ai processi pendenti e specifica l'interesse ad agire nei soli casi di pregiudizio per partecipazione a gare d'appalto, pagamenti della PA soggetti a verifica, o perdita di benefici nei rapporti con la PA. Poiché nel caso concreto la ricorrente deduceva solo la prescrizione del credito e la mancata notifica, senza allegare uno di quei presupposti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza normativa e il recente intervento delle Sezioni Unite; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
viene invocato come vizio di violazione di legge dedotto dalla ricorrente nel ricorso per cassazione.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di opposizione all'esecuzione diretta a far accertare l'inesistenza del credito.
richiamato dal giudice di merito e contestato in cassazione; la Corte non ne fa il perno decisorio, perché fonda l'inammissibilità sul difetto di interesse ad agire alla luce della disciplina sopravvenuta.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
ha inserito nell'art. 12 d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis, che circoscrive i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella non o invalidamente notificati.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
stabilisce che il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono impugnabili direttamente solo in presenza dei tassativi pregiudizi indicati dalla norma.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
richiamato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto e quindi fondare l'interesse alla tutela immediata.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quale ipotesi in cui la riscossione di somme da parte della PA può essere condizionata e dunque giustificare la diretta impugnazione.
richiamato per la compensazione delle spese di lite in ragione della sopravvenienza normativa e del recente arresto delle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
richiamato nella fase camerale per la trattazione del ricorso in adunanza.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamato per il rito camerale e per la proposta del relatore sulla manifesta inammissibilità.
richiamato nel passaggio sulle Sezioni Unite che hanno enunciato il principio nell'interesse della legge.
artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.
menzionati solo per ricordare che le Sezioni Unite hanno ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma sopravvenuta.
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale rispetto al quale sono state reputate manifestamente infondate le questioni di costituzionalità.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale rispetto al quale sono state reputate manifestamente infondate le questioni di costituzionalità.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'interesse ad agire per l'impugnazione immediata del ruolo o della cartella non notificata o invalidamente notificata sussiste solo nei casi tassativamente previsti dalla disciplina sopravvenuta sull'art. 12 d.P.R. 602/1973, come concretizzati dal comma 4-bis.
- La mancanza dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sul punto si sia formato giudicato esplicito o implicito.
- La semplice deduzione di omessa notifica della cartella e di prescrizione del credito non basta, da sola, a fondare la diretta impugnazione del ruolo se non è allegato uno dei pregiudizi specifici richiesti dalla legge.
- La novella introdotta dall'art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021 si applica ai processi pendenti perché specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata contro ruoli e cartelle non notificati o invalidamente notificati.
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