Cassazione Civile, Ordinanza n. 04286/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda la trattenuta, da parte della cassa professionale privatizzata, di un contributo di solidarietà applicato al trattamento pensionistico di un ex iscritto per il periodo successivo al 2009 e sino al 31.12.2018. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittime tali trattenute e aveva condannato l'ente alla restituzione delle somme, escludendo la prescrizione dell'azione di ripetizione perché soggetta al termine decennale, trattandosi di ratei non liquidi ed esigibili nella misura originariamente spettante. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha contestato, sotto plurimi profili normativi e costituzionali, la qualificazione del contributo di solidarietà e la sua legittimità in funzione dell'equilibrio di bilancio, sostenendo in sostanza che l'ente previdenziale potesse adottare il prelievo; con il terzo motivo ha censurato la decisione sulla prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale e non quello decennale, anche in ragione della disciplina ritenuta analoga a quella dell'INPS e per evitare disparità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti o delibere, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, poiché un simile prelievo integra una prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore e si pone in contrasto con il principio del pro rata. Quanto alla prescrizione, la Corte ha confermato che l'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, perché il pensionato ha potuto riscuotere solo l'importo decurtato e la differenza non è un rateo pensionistico "pagabile" soggetto al termine quinquennale; la disciplina dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 non si applica, poiché non si tratta di riliquidazione della pensione ma di credito consequenziale a trattenute illegittime. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, mediante atti dell'ente, perché il prelievo avrebbe natura di prestazione patrimoniale imposta.
Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, art. 22
Richiamato insieme alla delibera della cassa per giustificare il contributo, ma ritenuto inidoneo a legittimare il prelievo su pensioni già liquidate.
delibera del 27.6.2013
Atto con cui era stato disposto il contributo di solidarietà, considerato illegittimo nella parte in cui incideva su trattamenti pensionistici già determinati.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
Richiamata dalla ricorrente a sostegno del prelievo, ma non ritenuta idonea a superare il principio del pro rata e la riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
Invocata dalla ricorrente in tema di equilibrio del sistema previdenziale, ma non sufficiente a legittimare il contributo di solidarietà su pensioni già determinate.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
Richiamata tra le norme poste a fondamento della disciplina del contributo, senza superare i limiti affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
L. n. 201 del 2011, art. 24
Richiamata dalla ricorrente nel quadro normativo invocato a sostegno del prelievo.
artt. 3, 23 e 38 Cost.
Il prelievo è stato ritenuto incompatibile con il principio del pro rata e, in particolare, con la riserva di legge delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 Cost.
Applicato come termine di prescrizione ordinario decennale all'azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute.
Escluso come termine applicabile, perché la differenza tra quanto liquidato e quanto dovuto senza trattenuta non costituisce rateo periodico già pagabile nella misura piena.
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione, ma non decisivo per la fattispecie esaminata.
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis
La prescrizione quinquennale prevista per i ratei arretrati e per le differenze da riliquidazione non si applica al credito da indebita trattenuta su pensione già liquidata.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2
Norma che ha introdotto il testo dell'art. 47-bis, ritenuta inconferente perché la controversia non concerne una riliquidazione di trattamento pensionistico.
Usato per rinviare ai precedenti conformi già consolidati.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, contributi di solidarietà che incidano su pensioni già determinate secondo i criteri di calcolo applicabili, perché un simile prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legislativa.
- La tutela dell'equilibrio di bilancio dell'ente previdenziale non consente di derogare al principio del pro rata quando il trattamento pensionistico sia già consolidato e il prelievo non incida sui criteri di determinazione della prestazione.
- L'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute su un trattamento pensionistico già liquidato è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale prevista per i ratei pensionistici arretrati o per le differenze da riliquidazione.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici non si applica quando il credito azionato è consequenziale a una trattenuta illegittima su somme già erogate in misura ridotta, poiché la differenza non è un rateo 'pagabile' nella sua interezza.
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