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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08408/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario undici cartelle esattoriali e un avviso di accertamento sostenendo di averne avuto conoscenza solo tramite estratto di ruolo e di non aver ricevuto le relative notifiche. In appello aveva insistito sulla mancata prova della regolare notificazione, contestando la documentazione prodotta in copia dall’Agente della riscossione e deducendo la necessità del deposito degli originali. La CTR aveva accolto l’appello, ritenendo non provata la notifica delle cartelle, sia per quelle trasmesse a mezzo posta sia per quelle notificate via PEC. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, tra cui: improcedibilità del ricorso per vizi del deposito telematico; inammissibilità dell’originario ricorso per impugnazione di atti conosciuti tramite estratto di ruolo e già validamente notificati; erronea valutazione della prova documentale e della regolarità delle notifiche; ulteriore censura sulla pretesa irrilevanza della data di consegna del ruolo. La Corte ha però ritenuto assorbite le censure di merito perché, sopravvenuta nel corso del giudizio la disciplina sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, la società non aveva allegato nel termine di cui all’art. 372 c.p.c. un interesse ad agire rientrante nei casi tassativi previsti dalla legge.

La decisione

La Corte ha accolto la questione preliminare dell’assenza di interesse ad agire della società contribuente, rilevando che nel corso del processo è sopravvenuta la disciplina che limita l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata ai soli casi tipizzati dal legislatore. Poiché la società non aveva depositato, nel termine utile, documentazione idonea a dimostrare un interesse rientrante in tali ipotesi e la curatela non era intervenuta, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso originario, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per difetto di interesse ad agire. Le ulteriori censure dell’Agenzia sono state considerate assorbite. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per la sopravvenuta inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito del ricorso per cassazione era ritenuto rituale perché accompagnato dalla copia autenticata della sentenza impugnata e dalle attestazioni di conformità degli atti informatici depositati.

  • art. 372 c.p.c.

    È consentito depositare documenti fino all'udienza o all'adunanza camerale per dimostrare la persistenza dell'interesse ad agire; nel caso concreto tale onere non è stato assolto.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    L'apertura della liquidazione giudiziale di una parte non determina l'interruzione del giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L'impugnazione dell'atto presupposto non notificato non è l'unico strumento per far valere l'invalidità della notificazione, ma il problema è stato superato dalla disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere l'inammissibilità dell'originario ricorso, in relazione ai termini di impugnazione degli atti tributari.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    Nella versione originaria e in quella successivamente modificata, l'estratto di ruolo non è impugnabile; la tutela diretta contro ruolo e cartella è ammessa solo nei casi tassativi individuati dal legislatore.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    Ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973, applicabile ai processi pendenti perché incide sull'interesse ad agire e non introduce una norma meramente interpretativa o retroattiva.

  • l. 17/12/2021 n. 215

    Legge di conversione del d.l. 146/2021 che ha reso operativa la disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 110/2024

    Ha sostituito il testo del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973, ampliando i casi di tutela diretta contro ruolo e cartella invalidamente notificata.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. 110/2024

    Ha disposto la decorrenza dell'efficacia della nuova formulazione del comma 4-bis a partire dall'8 agosto 2024.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché l'inammissibilità è sopravvenuta nel corso del processo.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la tutela diretta contro ruolo e cartella invalidamente notificata è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
  • La sopravvenienza di una disciplina che incide sull'interesse ad agire si applica ai processi pendenti, perché l'interesse deve sussistere fino alla decisione e può essere verificato anche in cassazione mediante produzione documentale ex art. 372 c.p.c.
  • L'apertura della liquidazione giudiziale di una parte non interrompe il giudizio di cassazione, che resta dominato dall'impulso d'ufficio; il curatore può eventualmente intervenire per la tutela della massa.
  • Nel giudizio di legittimità la verifica sulla persistenza dell'interesse ad agire si compie alla luce della normativa vigente al momento della decisione, non solo della situazione esistente al tempo dell'introduzione del ricorso.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso introduttivo deriva da una sopravvenienza normativa e non da un vizio originario della proposizione della causa, non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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