Cassazione Civile, Ordinanza n. 17725/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva ordinato la restituzione del fondo al proprietario e aveva respinto le domande riconvenzionali dei detentori. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un podere agricolo che era stato in origine concesso in affitto e poi anche in mezzadria. Il proprietario del fondo, divenuto unico titolare a seguito di vicende successorie e divisione, ha agito per ottenere la restituzione del bene da parte degli ex mezzadri, sostenendo che il rapporto di affitto a monte era stato consensualmente risolto e che, venuto meno il titolo che giustificava la permanenza sul fondo, i convenuti non avessero più alcun diritto a detenerlo. I convenuti hanno resistito eccependo difetto di legittimazione attiva, giudicato esterno, usucapione, carenza di prova del diritto di proprietà e diritto a un rimborso per migliorie e incremento di valore del fondo. Il Tribunale ha accolto la domanda di rilascio e rigettato le domande riconvenzionali. La Corte d'appello ha confermato, ritenendo che si trattasse di azione personale di restituzione e non di rivendicazione, che i convenuti fossero meri detentori senza mutamento del titolo in possesso utile ad usucapire, e che le domande di rimborso e di arricchimento senza causa fossero infondate o prescritte. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con cinque motivi, violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo: 1) che la domanda doveva qualificarsi come rivendicazione, con conseguente onere del proprietario di provare integralmente il diritto; 2) che operasse il giudicato della precedente decisione della Corte d'appello di Bologna e il divieto di ne bis in idem; 3) che fosse maturata l'usucapione per possesso uti dominus e che le azioni dei proprietari fossero inefficaci a interrompere il termine; 4) che fossero dovute indennità per migliorie e incremento di valore; 5) che, in subordine, dovesse essere accolta l'azione di indebito arricchimento ex artt. 2041 e 2042 c.c. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo corretta la qualificazione della domanda come personale di restituzione, definitivamente coperta dal giudicato formatosi sulla precedente pronuncia che aveva riconosciuto il diritto alla restituzione in favore del proprietario; ha escluso l'usucapione perché il rapporto originario era di detenzione da contratto e non risultavano atti idonei a mutare il titolo, oltre a ravvisare atti interruttivi del termine; ha confermato il rigetto delle domande di rimborso per prescrizione e per mancato rispetto della disciplina speciale delle migliorie agrarie; e ha negato l'azione generale di arricchimento perché sussidiaria e non proponibile quando esista un'azione tipica astrattamente esperibile.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura reale della domanda; la Corte ha invece ribadito che l'azione proposta era personale di restituzione e non rivendicazione.
art. 111 Cost., comma 6
richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che la decisione aveva esaminato le domande e le eccezioni rilevanti.
richiamato per contestare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione pienamente comprensibile e non apparente.
richiamato insieme ai vizi motivazionali e di omessa pronuncia.
richiamato per il giudicato esterno; la Corte ha affermato che il diritto alla restituzione era già stato definitivamente accertato.
richiamato dai ricorrenti nel contesto della legittimazione e del giudicato.
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla prova e sulla legittimazione.
richiamato in tema di migliorie e incremento di valore del fondo.
richiamato per sostenere la tesi del possesso utile all'usucapione; la Corte ha invece qualificato la situazione come detenzione da contratto.
richiamato con le altre norme sul possesso ai fini dell'usucapione.
richiamato per sostenere il possesso utile all'usucapione.
richiamato sia per le indennità per migliorie sia per escluderne il riconoscimento in favore di meri detentori.
richiamato dai ricorrenti in tema di migliorie del fondo.
richiamato per l'usucapione.
richiamato per gli effetti dell'interruzione dell'usucapione.
richiamato per le azioni interruttive e il possesso.
richiamato in tema di prescrizione e interruzione.
richiamato in tema di riconoscimento del diritto e interruzione della prescrizione.
richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo nella decisione.
richiamato dai ricorrenti tra le norme invocate per le pretese restitutorie/indennitarie.
la Corte ha escluso l'azione di arricchimento senza causa perché sussidiaria e preclusa dalla presenza di un'azione tipica esperibile.
richiamato per la sussidiarietà dell'azione di arricchimento.
art. 2041 c.c. e art. 2042 c.c.
l'azione generale di arricchimento è ammessa solo in assenza di altra azione tipica esperibile in astratto.
la Corte ha ritenuto che il diritto al rimborso per migliorie del conduttore debba essere fatto valere nel rispetto della disciplina speciale e durante la costanza del rapporto agrario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'azione di restituzione del bene, quando fondata sul venir meno del titolo che legittimava la detenzione, ha natura personale e non si trasforma in rivendicazione solo perché il convenuto opponga difese petitorie o domande riconvenzionali; di conseguenza, l'attore non è gravato della probatio diabolica propria delle azioni reali.
- Il giudicato formatosi su una precedente decisione che abbia definitivamente riconosciuto il diritto alla restituzione del bene impedisce di rimettere in discussione quel diritto in un successivo giudizio tra le stesse parti o aventi causa.
- Il possesso utile ad usucapire richiede un effettivo mutamento del titolo rispetto alla detenzione originaria; la mera protrazione della disponibilità del bene da parte di chi lo detiene per rapporto contrattuale non basta, né possono essere ignorati gli atti giudiziali idonei a interrompere il decorso del termine.
- Le domande di indennità o rimborso per migliorie eseguite sul fondo sono soggette alla disciplina speciale del rapporto agrario e alla prescrizione; il soggettivo convincimento del preteso creditore circa l'inattaccabilità della sua posizione non impedisce il decorso del termine prescrizionale.
- L'azione generale di arricchimento senza causa è sussidiaria e non è proponibile quando l'ordinamento appronti, anche solo in astratto, un rimedio tipico per la medesima pretesa.
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