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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23740/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento catastale relativo a un impianto eolico, conseguente a Docfa presentata nel 2016. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la torre in acciaio dell'aerogeneratore dovesse essere qualificata come costruzione stabile e quindi inclusa nella stima diretta ai fini della rendita catastale. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, sostenendo che la torre andasse esclusa dal computo della rendita catastale; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancata prova documentale a sostegno dell'avviso di accertamento; 3) violazione del R.D.L. n. 652/1939 e del D.P.R. n. 1142/1949, perché l'Ufficio non avrebbe applicato correttamente i criteri legali di stima dei beni censibili, sovrastimando la componente contestata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i primi e terzo motivi, con assorbimento del secondo. Ha censurato la sentenza impugnata perché la CTR non aveva verificato in concreto se la torre eolica fosse funzionalmente integrata nello specifico processo produttivo tale da costituire componente essenziale dell'impianto, oppure se potesse avere autonomia funzionale e utilità indipendente. In applicazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, la Corte ha ribadito che vanno esclusi dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al suolo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla medesima CTR in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata come parametro del vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 21, L. n. 208/2015

    A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    esclude dalla rendita catastale la componente impiantistica funzionale al processo produttivo, anche se strutturalmente connessa al suolo o alla costruzione; rileva la funzione produttiva e non la sola infissione o stabilità fisica.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare l'assenza di prova a supporto dell'accertamento; motivo assorbito dall'accoglimento degli altri motivi.

  • R.D.L. n. 652/1939, art. 4

    si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo

    richiamato per la nozione generale di immobile urbano e costruzione stabile, ma coordinato con la disciplina successiva che esclude gli impianti funzionali al processo produttivo.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    richiamato per la nozione di unità immobiliari e manufatti prefabbricati stabili nel tempo con autonomia funzionale e reddituale.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies

    norma di interpretazione autentica che aveva già incluso nel computo della rendita le costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari all'attività industriale, nel regime previgente.

  • L. n. 190/2014, art. 1, comma 244

    richiamata come conferma della disciplina tecnica di determinazione della rendita per gli impianti funzionali al processo produttivo.

  • D.P.R. n. 1142/1949

    richiamato dal ricorrente tra le norme di settore sui criteri di determinazione della rendita catastale.

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale degli immobili del gruppo D ed E, devono essere esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti che, pur strutturalmente connessi al suolo o alla costruzione, siano funzionali allo specifico processo produttivo.
  • La verifica decisiva non è la mera stabilità fisica o l'ancoraggio al suolo del manufatto, ma la sua funzione concreta nell'impianto e la sua eventuale autonomia funzionale e reddituale rispetto al processo produttivo.
  • Quando il bene è parte di un impianto industriale complesso, il giudice di merito deve accertare in concreto se la singola componente sia essenziale al processo produttivo o se, al contrario, rientri tra gli elementi impiantistici esclusi dalla stima diretta.
  • Nel giudizio di impugnazione della rendita catastale, la motivazione dell'avviso e la prova dei presupposti estimativi devono confrontarsi con i criteri legali di stima e con la disciplina speciale applicabile ratione temporis.

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