Cassazione Civile, Ordinanza n. 25371/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino tunisino aveva proposto opposizione al Tribunale di Caltanissetta contro il provvedimento della Commissione territoriale che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda reiterata di protezione sussidiaria e umanitaria, ritenuta tardiva dal giudice di merito. Il Tribunale aveva rilevato che: per la protezione sussidiaria, il precedente diniego risaliva al 17 maggio 2012 e doveva essere impugnato nel termine di 30 giorni; per la protezione umanitaria, l’impugnazione doveva essere proposta entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto. Aveva inoltre escluso l’irritualità della comunicazione/notifica via PEC, osservando che il provvedimento era stato comunque consegnato a mani dell’interessato per la fase endoprocedimentale, che la successiva PEC al difensore era una mera comunicazione e che, in ogni caso, la produzione dell’atto e la difesa nel merito avevano sanato ogni eventuale nullità per raggiungimento dello scopo. Avverso tale decreto il richiedente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 11 L. n. 53/1994 e dell’art. 3 L. n. 241/1990 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; sosteneva che la notificazione via PEC di un documento PDF privo di firma digitale e di attestazione di conformità sarebbe stata inesistente o comunque nulla, e che la comunicazione era stata eseguita al difensore senza valida elezione di domicilio, sicché non poteva decorrere il termine per impugnare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse svolto una critica specifica e coerente rispetto alla ratio decidendi del Tribunale: non aveva contestato l’affermazione secondo cui la comunicazione del 27 dicembre 2017 non costituiva vera notifica, né aveva censurato il rilievo che la tardività del ricorso non dipendeva dalla mancata conoscenza della PEC al difensore, ma dalla mancata ricezione personale dell’atto; inoltre non aveva allegato un concreto pregiudizio derivante dalle asserite irregolarità formali della notificazione. In applicazione del principio per cui la violazione delle regole processuali rileva solo se ha causato un pregiudizio concreto, il ricorso è stato respinto. La Corte ha disposto nulla sulle spese per mancata attività difensiva dell’Amministrazione e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il diniego di protezione sussidiaria va impugnato entro il termine previsto dalla norma, pena inammissibilità/tardività dell’opposizione.
La censura sulla notificazione via PEC è stata ritenuta non decisiva perché non accompagnata da una specifica critica alla ratio del decreto e da un concreto pregiudizio processuale.
La dedotta violazione dell’obbligo di motivazione non ha condotto a cassazione poiché il ricorso non ha confrontato in modo puntuale le argomentazioni del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare una specifica violazione di legge e misurarsi con la motivazione della decisione impugnata.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
È stato posto a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Cass., Sez. U., n. 20685/2018
La violazione di regole processuali non determina di per sé invalidità utile alla cassazione se la parte non deduce e dimostra un concreto pregiudizio subito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a doglianze astratte o generiche.
- Le irregolarità formali della notificazione o comunicazione via PEC non rilevano automaticamente: occorre allegare e dimostrare un concreto pregiudizio processuale, altrimenti opera il principio del raggiungimento dello scopo.
- Quando il giudice di merito fonda la tardività dell’impugnazione su una determinata ricostruzione dei fatti e della comunicazione dell’atto, il ricorrente deve censurare puntualmente ciascun passaggio decisivo di tale motivazione.
- La mancata specifica contestazione di un passaggio autonomamente decisivo della motivazione comporta l’inammissibilità del motivo, anche se vengono prospettate in astratto violazioni di norme processuali.
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