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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20882/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto pubblico con cui un ex amministratore della società poi fallita aveva venduto alla ricorrente un immobile di sua proprietà. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo: che la tutela pauliana fosse esperibile anche in presenza di un credito non ancora definitivamente accertato ma comunque non pretestuoso; che l'ex amministratore fosse responsabile di danni al patrimonio sociale, con credito risarcitorio sorto prima della vendita; che sussistesse la consapevolezza del pregiudizio ai creditori e, in ipotesi, anche la dolosa preordinazione, desunta da vari indici fattuali; che l'atto avesse inciso sulla garanzia patrimoniale, essendo stato alienato l'unico immobile del debitore a un prezzo ritenuto incongruo. La ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione: (1) nullità della sentenza d'appello perché redatta da un giudice ausiliario onorario in violazione della disciplina sull'integrazione del collegio; (2) violazione delle norme che regolano i giudici ausiliari e della Costituzione/CEDU per aver il giudice ausiliario svolto anche la funzione di relatore; (3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello richiamato la quantificazione del credito risarcitorio contenuta in una sentenza di primo grado non prodotta; (4) violazione dell'art. 2901 c.c. per mancato accertamento della sussistenza e quantificazione del credito posto a base dell'azione revocatoria, che non poteva essere solo eventuale; (5) violazione dell'art. 2901 c.c. per asserita erronea distribuzione dell'onere della prova in ordine all'insufficienza del patrimonio residuo dopo il fallimento; (6) violazione dell'art. 2901 c.c. per mancata prova della dolosa preordinazione, trattandosi di credito insorto dopo l'atto di vendita e non essendo sufficiente il successivo patteggiamento penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo la nullità della sentenza per la partecipazione di un giudice ausiliario onorario e per il fatto che questi avesse svolto la relazione, poiché la decisione è riferibile all'intero collegio e i giudici onorari possono pronunciare sentenze salvo divieto di legge; ha inoltre osservato che la censura richiamava impropriamente la disciplina del giudice di pace e che la causa non atteneva alla materia fallimentare, trattandosi di revocatoria ordinaria. Quanto ai restanti motivi, li ha dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: ha confermato che, ai fini dell'azione revocatoria, è sufficiente una plausibile ragione di credito non pretestuosa, anche se non ancora definitivamente accertata; che la Corte territoriale aveva correttamente tratto da elementi probatori la preesistenza del credito rispetto alla vendita e la dolosa preordinazione, oltre alla consapevolezza del pregiudizio da parte della terza acquirente; che la diminuzione della garanzia patrimoniale risultava dalla vendita dell'unico cespite immobiliare a prezzo incongruo; e che le doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 116 del 2017

    la censura sulla composizione del collegio è stata ritenuta infondata; la partecipazione del giudice ausiliario non determina nullità se non vi è violazione di espresso divieto di legge.

  • artt. 62-72 d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013

    richiamati dalla ricorrente per contestare la disciplina dei giudici ausiliari; la Corte ha escluso che ne derivasse la nullità della decisione.

  • art. 158 c.p.c.

    la nullità per vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo se l'atto sia compiuto da persona estranea all'ufficio, non quando proviene da un giudice onorario legittimamente investito.

  • art. 106 Cost.

    richiamato per affermare la piena assimilazione, nei limiti di legge, dei poteri dei giudici onorari a quelli dei magistrati togati.

  • art. 111 Cost.

    invocato nel motivo sul giudice ausiliario; la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla ricorrente in relazione alla composizione del giudice; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte ha escluso la violazione, rilevando che la decisione d'appello non introduceva un nuovo thema decidendum ma richiamava elementi fattuali e probatori già valutati.

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria tutela anche crediti non ancora definitivamente accertati ma fondati su una plausibile ragione; è sufficiente, a seconda del momento di insorgenza del credito, la consapevolezza del pregiudizio o la dolosa preordinazione, e la diminuzione della garanzia patrimoniale può desumersi da elementi presuntivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il credito tutelabile non deve necessariamente essere certo, liquido ed esigibile: è sufficiente una ragione di credito seria e non pretestuosa, idonea a giustificare la conservazione della garanzia patrimoniale.
  • Quando il credito è anteriore all'atto dispositivo, la revocatoria richiede la sola consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo; quando il credito è successivo, è necessario il quid pluris della dolosa preordinazione, che può essere desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • La diminuzione della garanzia patrimoniale può essere provata anche per via indiziaria, ad esempio attraverso la vendita dell'unico bene del debitore a un prezzo macroscopicamente inferiore al valore di mercato.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio, se le censure mirano soltanto a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
  • La partecipazione alla decisione di un giudice onorario legittimamente investito della funzione non integra di per sé nullità per vizio di costituzione del giudice, salvo violazione di uno specifico divieto normativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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