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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31959/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La società aveva chiesto l'ammissione a concordato preventivo con proposta di cessione di tutti i beni aziendali per pagare integralmente spese di giustizia, creditori privilegiati e, senza interessi, creditori chirografari. Dopo l'apertura della procedura, il tribunale revocava l'ammissione ritenendo atto in frode ai creditori l'omessa comunicazione della pendenza di alcuni procedimenti sopravvenuti alla domanda, e dichiarava il fallimento. Il reclamo contro revoca e fallimento era stato rigettato dalla corte d'appello; a seguito di cassazione con rinvio, la corte territoriale aveva nuovamente rigettato il reclamo. La società proponeva allora ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di rinvio, ma il curatore eccepiva la tardività dell'impugnazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato tale rilievo: la sentenza d'appello era stata comunicata integralmente via PEC dalla cancelleria il 21 aprile 2022, con decorrenza del termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 18, commi 13 e 14, l.fall.; il ricorso, notificato il 19 ottobre 2022, era quindi tardivo. È stato inoltre precisato che, nelle controversie inerenti alla dichiarazione e revoca di fallimento, non opera la sospensione feriale, e che anche il giudizio di rinvio resta soggetto al rito camerale originario e al relativo regime dei termini.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla comunicazione integrale del provvedimento impugnato effettuata dalla cancelleria via PEC. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del curatore controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione è stata adottata nei confronti delle parti intimate rimaste contumaci.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    Per il ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo contro la dichiarazione di fallimento opera il termine breve di trenta giorni dalla notificazione/comunicazione del provvedimento; la comunicazione integrale della cancelleria via PEC è idonea a far decorrere il termine.

  • art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012

    La notificazione/comunicazione della cancelleria a mezzo PEC è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione.

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    La disciplina generale introdotta dalla norma non incide sulle disposizioni speciali che ancorano la decorrenza del termine breve alla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.

  • art. 327 c.p.c.

    Non è applicabile il termine lungo di impugnazione quando opera il termine breve speciale previsto dalla legge fallimentare.

  • art. 1 l. n. 742/1969

    La sospensione feriale dei termini non si applica alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento.

  • art. 3 l. n. 742/1969

    Concorre, insieme alle norme speciali dell'ordinamento giudiziario, ad escludere la sospensione feriale nelle controversie fallimentari indicate.

  • art. 92 r.d. n. 12/1941

    Le cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento sono escluse dalla sospensione feriale dei termini.

  • art. 392 c.p.c.

    Il giudizio di rinvio è una fase ulteriore del medesimo procedimento e la riassunzione deve rispettare il rito applicabile all'originario giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine breve speciale di trenta giorni decorrente dalla comunicazione/notificazione del provvedimento effettuata dalla cancelleria, anche a mezzo PEC, quando prevista dalla disciplina speciale.
  • Le norme speciali che disciplinano il rito fallimentare prevalgono sulla disciplina generale del processo civile quanto alla decorrenza dei termini di impugnazione, sicché non trova applicazione il termine lungo ordinario.
  • La sospensione feriale dei termini non opera nelle controversie inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento, senza distinzione tra fasi e gradi del giudizio.
  • Il giudizio di rinvio non introduce un nuovo procedimento, ma costituisce una fase ulteriore del processo originario; pertanto resta soggetto al rito e ai termini applicabili all'azione introduttiva.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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