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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31958/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La società debitrice aveva presentato più proposte di concordato preventivo nell'ambito di una procedura iniziata con domanda con riserva. Dopo l'inammissibilità di una precedente proposta e la presentazione di una nuova proposta con memoria integrativa, il tribunale aveva revocato l'ammissione al concordato per asseriti atti in frode, ravvisando l'omessa indicazione di fatti rilevanti: partecipazione della debitrice al capitale di altra società consortile poi fallita, esistenza di crediti di difficile esigibilità vantati dal relativo fallimento e una operazione straordinaria con l'assuntore del concordato. La corte d'appello ha confermato la revoca e il fallimento, ritenendo tali omissioni idonee a falsare il consenso informato dei creditori. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 162, comma 3, e 18 l. fall. per avere la corte d'appello dichiarato inammissibili le censure contro il decreto di inammissibilità della precedente domanda di concordato, sostenendo che quel decreto fosse antecedente logico del successivo fallimento; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 173 l. fall. per avere considerato decettiva l'omessa indicazione della partecipazione sociale e del fallimento della società partecipata; 3) violazione degli artt. 162, comma 2, e 163-bis l. fall. per avere ritenuto sussistenti atti in frode anche con riferimento a fatti sopravvenuti al deposito della domanda; 4) violazione dell'art. 173 l. fall. per avere escluso la necessità di un dolo, anche solo generico, nell'omissione; 5) violazione dell'art. 173 l. fall. per non avere considerato che la mera notificazione di un atto di citazione da parte di un potenziale creditore non dimostrava, di per sé, la fondatezza della pretesa; 6) violazione dell'art. 173 l. fall. per non avere valutato che l'assuntore avrebbe fatto fronte anche alle passività potenziali; 7) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 18 l. fall. per avere la corte ritenuto inidonea l'attestazione senza che ciò fosse stato specificamente dedotto; 8) violazione degli artt. 162 e 161 l. fall. per avere affermato che l'attestazione dovesse essere integrata anche per i fatti sopravvenuti. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto non impugnabile, ex art. 111 Cost., il decreto di inammissibilità della precedente proposta di concordato se non seguito da sentenza di fallimento; ha confermato che gli atti in frode possono essere integrati anche da omissioni informative oggettivamente decettive, senza necessità di un dolo specifico, quando occultino situazioni idonee a incidere sulla valutazione dei creditori; ha considerato irrilevante che alcuni fatti fossero emersi dopo il deposito della proposta se non erano stati tempestivamente rappresentati agli organi della procedura; ha inoltre affermato che l'attestazione di veridicità dei dati aziendali è condizione di ammissibilità del concordato e deve essere completa e tempestiva, essendo sindacabile dal tribunale ai fini della revoca dell'ammissione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società debitrice. Ha ritenuto infondate le censure contro la dichiarata inammissibilità delle doglianze relative alla precedente domanda di concordato, perché il decreto di inammissibilità senza fallimento non è autonomamente ricorribile per cassazione. Ha poi confermato la revoca dell'ammissione al concordato per atti in frode, valorizzando il carattere decettivo delle omissioni informative e l'idoneità delle stesse a influire sul consenso informato dei creditori. Ha inoltre ribadito che l'attestazione deve essere completa e, se necessario, tempestivamente integrata. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese processuali in favore dei controricorrenti e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il decreto di inammissibilità della proposta di concordato, se non seguito da sentenza dichiarativa di fallimento, non ha carattere decisorio né attitudine al giudicato ed è quindi non ricorribile per cassazione.

  • art. 162 l. fall.

    La pronuncia richiama la funzione del controllo di ammissibilità della proposta di concordato e l'irrilevanza, ai fini dell'impugnabilità autonoma, del decreto di inammissibilità non seguito da fallimento; la completezza dell'attestazione è condizione di ammissibilità.

  • art. 173 l. fall.

    La revoca dell'ammissione al concordato può essere disposta quando emergano atti in frode consistenti in omissioni o condotte decettive idonee a falsare il consenso informato dei creditori; rileva la volontaria consapevolezza della condotta e l'idoneità dell'omissione a incidere sulla valutazione dei creditori.

  • art. 18 l. fall.

    È richiamato in relazione al reclamo contro i provvedimenti del procedimento concorsuale, ma la Corte esclude che possano essere esaminate le censure contro il decreto di inammissibilità della precedente proposta non seguito da fallimento.

  • art. 163-bis l. fall.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere che taluni fatti sopravvenuti avrebbero dovuto essere rappresentati nella fase competitiva; la Corte non accoglie tale tesi.

  • art. 172 l. fall.

    La relazione commissariale è menzionata come momento processuale rispetto al quale la ricorrente riteneva potesse essere integrata l'informazione; la Corte nega che ciò valga a sanare omissioni già rilevanti.

  • art. 161 l. fall.

    L'attestazione che accompagna la proposta concordataria deve essere completa e tempestiva, perché concorre a fornire ai creditori elementi per valutare fattibilità e convenienza del piano.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è respinta perché l'esame dell'attestazione e della sua completezza rientra nella causa petendi della revoca del concordato per atti in frode.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    È dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il decreto che dichiara l'inammissibilità di una proposta di concordato preventivo, quando non sia seguito da sentenza di fallimento, non è autonomamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., perché privo di decisorietà e di attitudine al giudicato.
  • Nel concordato preventivo, gli atti in frode possono consistere anche in omissioni informative oggettivamente decettive, purché idonee a occultare dati rilevanti per la valutazione dei creditori e a incidere sul loro consenso informato; non è necessario dimostrare un dolo specifico, essendo sufficiente la consapevole volontarietà della condotta.
  • Ai fini della revoca dell'ammissione al concordato, rileva che i fatti non siano stati inizialmente rappresentati agli organi della procedura e che vengano successivamente accertati nella loro effettiva portata; la successiva emersione del fatto non sana l'omissione originaria.
  • L'attestazione di veridicità dei dati aziendali è condizione di ammissibilità del concordato e deve essere completa e tempestiva; se emergono fatti rilevanti già esistenti o comunque incidenti sulla rappresentazione del piano, l'attestazione va adeguatamente integrata, poiché costituisce il perno del consenso informato dei creditori.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sull'idoneità decettiva delle omissioni o sulla rilevanza concreta dei fatti omessi, se la sentenza impugnata contiene una motivazione non meramente apparente e coerente con i principi di diritto applicabili.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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