Cassazione Civile, Ordinanza n. 31966/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
Nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale di una società, erano state proposte le istanze di apertura della liquidazione giudiziale da parte del Pubblico Ministero e di un creditore, oltre alla domanda della debitrice per essere ammessa a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza alternativo. Il Tribunale di Massa, sede legale della società, si era dichiarato incompetente ritenendo che il centro degli interessi principali fosse ad Avellino; il Tribunale di Avellino, investito della questione, ha chiesto d'ufficio il regolamento di competenza territoriale inderogabile. La Corte è stata chiamata a stabilire quale fosse il foro competente, verificando se la sede legale dovesse presumersi coincidente con il centro degli interessi principali e se potessero rilevare la non contestazione dei fatti allegati e le regole generali sull'onere della prova. La ricorrente sosteneva la competenza di Massa sulla base della presunzione legale relativa e di alcuni indici fattuali (assemblee svolte a Massa, domicilio di soci e amministratore/ liquidatore a Massa, atto notarile a Massa per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi).
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato competente il Tribunale di Massa. Ha affermato che, in materia di competenza territoriale inderogabile nelle procedure di crisi e insolvenza, opera la presunzione legale relativa di coincidenza tra sede legale e centro degli interessi principali del debitore, superabile solo con prova contraria univoca; il giudice deve accertare in concreto i fatti rilevanti e non può fondarsi sulla sola non contestazione delle allegazioni di parte. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
consente il regolamento di competenza d'ufficio sulla competenza territoriale inderogabile.
art. 115, comma 1, c.p.c.
il principio di non contestazione non può essere utilizzato per risolvere una questione di competenza territoriale inderogabile, sottratta alla disponibilità delle parti.
artt. 29, comma 2, e 30, comma 2, c.c.i.i.
la previsione della possibilità di sollevare d'ufficio il conflitto negativo o positivo conferma la natura inderogabile della competenza in materia.
art. 2, lett. m, c.c.i.i.
definisce il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, richiamato come parametro del centro degli interessi principali.
art. 27, comma 3, lett. c, c.c.i.i.
stabilisce una presunzione legale relativa di coincidenza tra sede legale e centro degli interessi principali del debitore, fino a prova contraria.
art. 120-bis c.c.i.i.
richiamato come base della determina notarile di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
art. 2697 c.c.
le regole generali sull'onere della prova non sono quelle decisive, perché opera la disciplina speciale sulla presunzione del centro degli interessi principali.
Massime di principio
- Nelle procedure di crisi e insolvenza, la competenza territoriale inderogabile si determina secondo la disciplina speciale del codice della crisi e non può essere risolta applicando in modo sostitutivo le regole generali sull'onere della prova.
- La presunzione di coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali del debitore ha natura relativa e può essere vinta solo mediante elementi univoci e concreti che dimostrino che il centro direzionale e gestionale è altrove e che la sede legale è meramente formale.
- Il principio di non contestazione non è idoneo a cristallizzare fatti rilevanti ai fini della competenza quando la questione è sottratta alla disponibilità delle parti e richiede un accertamento officioso del giudice.
- Il giudice investito della questione di competenza territoriale inderogabile deve accertare in concreto i fatti rilevanti, non potendo limitarsi a recepire come pacifiche le allegazioni non contestate di una parte.
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