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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31964/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata dal Tribunale di Verona su istanza del pubblico ministero dopo che era stata dichiarata inammissibile la domanda prenotativa di concordato preventivo. Alla società era stato concesso un termine per depositare proposta, piano e allegati, ma il tribunale aveva negato la proroga richiesta. La società aveva reclamato deducendo, da un lato, l'illegittimità del diniego di proroga e la violazione del diritto di difesa e, dall'altro, nel ricorso per cassazione, due censure: (i) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, c.p.c. in relazione all'art. 161, ultimo comma, legge fall., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non contestata nel reclamo la legittimità del diniego di proroga; (ii) falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. rispetto agli artt. 111 e 24 Cost. e 101 c.p.c., per non avere la corte territoriale ravvisato una lesione del diritto di difesa derivante dal mancato accesso, prima dell'udienza, a una memoria depositata dal pubblico ministero poi posta a fondamento della declaratoria di fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sull'asserita mancata contestazione nel reclamo, ma sulla legittimità sostanziale del diniego di proroga, ritenuto espressione di un potere discrezionale del tribunale esercitato in presenza di esigenze di celerità della procedura e di assenza di giustificati motivi sufficienti. Sul secondo motivo ha osservato che la sentenza di merito non si era limitata a negare la prova della mancata conoscenza della memoria del pubblico ministero, ma aveva anche sottolineato che la ricorrente non aveva indicato quali specifici elementi decisivi fossero stati tratti da quell'atto né quale concreto pregiudizio difensivo ne fosse derivato; inoltre, la doglianza risultava a sua volta priva della necessaria specificità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    La censura per omesso esame è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 161, ultimo comma, legge fall.

    proroga del termine per il deposito della proposta e del piano

    La proroga del termine nel concordato preventivo prenotativo è subordinata alla presenza di giustificati motivi ed è rimessa a un potere discrezionale del tribunale.

  • art. 168 legge fall.

    È richiamato per evidenziare che la presentazione del ricorso produce effetti nella sfera giuridica dei creditori sin dal deposito, elemento da bilanciare nella valutazione della proroga.

  • artt. 111 e 24 Cost.

    Sono invocati in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione di merito.

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato per il principio del contraddittorio, ma la doglianza è ritenuta inammissibile perché non individua il concreto pregiudizio difensivo derivante dall'atto non conosciuto.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    La mancata specificazione del vulnus al diritto di difesa e dei relativi elementi fattuali integra un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo di ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale in cui il ricorso è stato trattato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui rinvia l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a contestare un argomento solo apparente o marginale della motivazione.
  • La proroga del termine nel concordato preventivo prenotativo non è automatica, ma dipende dalla presenza di giustificati motivi e rientra in una valutazione discrezionale del tribunale, da compiere bilanciando l'esigenza di celerità della procedura e quella del debitore di predisporre compiutamente proposta e piano.
  • Chi deduce la violazione del diritto di difesa per mancata conoscenza di un atto processuale deve indicare in modo specifico quali elementi decisivi siano stati tratti da quell'atto e quale concreto pregiudizio difensivo ne sia derivato; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una puntuale allegazione e specificazione dei fatti e delle ragioni di doglianza, essendo altrimenti inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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