Cassazione Civile, Ordinanza n. 31965/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società su istanza di una creditrice, dopo che la stessa società aveva presentato una domanda "prenotativa" di concordato preventivo per la quale era stato concesso e poi prorogato un termine per depositare proposta, piano e documentazione. Prima della scadenza del termine, il tribunale aveva disposto la convocazione della società in seguito alla segnalazione del commissario giudiziale di irregolarità gestorie e omissioni informative. All’esito dell’udienza il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato e pronunciato il fallimento. In appello la società aveva sostenuto che la convocazione fosse stata erroneamente effettuata richiamando l’art. 173 l.fall., norma applicabile alla fase successiva all’ammissione al concordato e non alla fase prenotativa, e che ciò avesse leso il diritto di difesa, inducendola a confidare nell’applicazione di una procedura nella quale il fallimento potrebbe essere dichiarato solo su istanza di creditore o PM. Con il ricorso per cassazione la società ha riproposto due motivi di violazione di legge: (1) la Corte d’appello non avrebbe colto la lesione del diritto di difesa derivante dall’erroneo richiamo all’art. 173 l.fall.; (2) il tribunale, convocando la società per le irregolarità segnalate dal commissario giudiziale, non avrebbe potuto dichiarare il fallimento in assenza di istanza del pubblico ministero o di un creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata e si limitassero a reiterare tesi già respinte nel reclamo. La Corte ha osservato che: l’esistenza delle irregolarità e omissioni informative non era contestata; al momento della dichiarazione di fallimento era già scaduto inutilmente il termine prorogato per il deposito della proposta e del piano; la dichiarazione di fallimento era stata pronunciata su istanza della creditrice, il cui procedimento era stato riunito a quello di concordato; l’erroneo riferimento all’art. 173 l.fall. nel decreto di convocazione non aveva inciso sul diritto di difesa, essendo chiaro il contesto e i motivi della convocazione. La Corte ha inoltre escluso che esista un autonomo "subprocedimento ex art. 173 l.fall." idoneo a sospendere o ritardare le decisioni sulla domanda di concordato e sull’istanza di fallimento: la convocazione per contestare irregolarità di gestione e omissioni informative ha funzione acceleratoria, sia prima dell’ammissione al concordato sia dopo. Nulla è stato disposto sulle spese per l’assenza di difese effettive della parte intimata e per la posizione neutrale della creditrice costituita; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro del dedotto vizio di lesione del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso che l’erroneo riferimento normativo nella convocazione abbia inciso concretamente sul diritto di difesa.
art. 132 c.p.c.
Citate dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge, senza specifica valorizzazione autonoma nella decisione di inammissibilità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Citate dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge, senza specifica valorizzazione autonoma nella decisione di inammissibilità.
art. 15 legge fall.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il fallimento potesse essere dichiarato solo su istanza di creditore o pubblico ministero; la Corte ha ritenuto inconferente la doglianza, perché nel caso concreto vi era comunque istanza di creditrice.
art. 161, comma 8, legge fall.
Indicato come disposizione che disciplina la fase prenotativa e la possibilità di convocazione in presenza di irregolarità di gestione e omissioni informative.
art. 162 legge fall.
Richiamato dalla Corte come norma che, prima dell’ammissione al concordato, consente la convocazione e l’accelerazione delle decisioni sulla domanda di concordato e sull’istanza di fallimento.
art. 173 legge fall.
La Corte ha affermato che il richiamo erroneo a tale norma nella convocazione non genera un autonomo subprocedimento né sospende i termini; la convocazione per irregolarità ha funzione acceleratoria anche se effettuata in un momento successivo all’ammissione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciabile in cassazione richiamata quale parametro formale dei motivi, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di confronto con la motivazione d’appello.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre, in modo assertivo, le stesse censure già disattese nel merito.
- La convocazione del debitore nel procedimento di concordato preventivo per irregolarità di gestione e omissioni informative non introduce un autonomo subprocedimento sospensivo, ma è funzionale ad accelerare la decisione sulla domanda di concordato e sull’eventuale istanza di fallimento.
- L’erroneo richiamo, nel decreto di convocazione, a una norma non applicabile non comporta di per sé nullità o lesione del diritto di difesa se il contesto processuale e i motivi della convocazione risultano chiari e consentono alla parte di difendersi utilmente.
- La dichiarazione di fallimento può essere pronunciata all’esito del procedimento concorsuale quando sussista una valida istanza del creditore e quando, al momento della decisione, la domanda di concordato risulti inammissibile o non coltivata per inutile decorso del termine concesso.
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