Cassazione Civile, Ordinanza n. 31960/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di concordato preventivo avviata dalla società, poi revocata dal tribunale per asseriti atti in frode ai creditori e seguita dalla dichiarazione di fallimento. Dopo un primo rigetto del reclamo in appello e una precedente cassazione con rinvio, la Corte d’appello di Messina ha nuovamente rigettato il reclamo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio, chiedendo la cassazione della decisione con tre motivi. Il curatore ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che il termine breve per impugnare decorresse dalla comunicazione integrale via PEC della sentenza da parte della cancelleria ai sensi dell’art. 18, comma 13, l.fall. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente tale eccezione e ha ritenuto che il ricorso fosse stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione/notificazione della sentenza impugnata; ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito dei motivi.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione di tardività proposta dal curatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto applicabile il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 18 l.fall. per l’impugnazione della sentenza che decide sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, decorrente dalla comunicazione integrale del provvedimento via PEC da parte della cancelleria. Poiché il ricorso era stato notificato il 19.10.2022 a fronte di una comunicazione del 21.4.2022, la proposizione è stata considerata tardiva. La Corte ha inoltre ribadito che, nel giudizio di rinvio relativo a un procedimento disciplinato da rito camerale fallimentare, continua ad applicarsi il regime processuale proprio del procedimento originario; ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione contro la sentenza che definisce il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione/comunicazione integrale del provvedimento eseguita dalla cancelleria; tale comunicazione fa decorrere il termine breve.
art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012
La notificazione/comunicazione a mezzo PEC da parte della cancelleria è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione anche nel sistema fallimentare.
La disciplina generale sulla pubblicazione/comunicazione del provvedimento, come novellata, non incide sulle norme speciali che collegano la decorrenza del termine breve alla comunicazione di cancelleria.
Il termine lungo per l’impugnazione non è applicabile quando la legge speciale prevede il termine breve decorrente dalla comunicazione di cancelleria.
La sospensione feriale dei termini non opera per le cause inerenti alla dichiarazione e revoca di fallimento.
Con il combinato disposto con l’art. 92 r.d. 12/1941 esclude la sospensione feriale nelle controversie fallimentari indicate.
Concorre a escludere la sospensione feriale per le cause inerenti alla dichiarazione e revoca di fallimento.
Nel giudizio di rinvio la riassunzione deve avvenire secondo il rito applicabile al procedimento originario; il giudizio di rinvio non costituisce un nuovo procedimento ma una fase ulteriore dello stesso giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento fallimentare, la comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione in cassazione quando la legge speciale lo prevede espressamente.
- La previsione speciale del termine breve per ricorrere contro la decisione sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento prevale sulla disciplina generale del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
- La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento, con riferimento a tutte le fasi e a tutti i gradi del giudizio.
- Il giudizio di rinvio non dà luogo a un nuovo processo autonomo, ma prosegue il procedimento originario; perciò resta soggetto al rito e alle regole processuali applicabili all’originaria fase introduttiva.
- Quando l’impugnazione è proposta oltre il termine breve decorrente dalla comunicazione/notificazione di cancelleria, il ricorso è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
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