Cassazione Civile, Ordinanza n. 31962/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La vicenda nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata dal Tribunale di Bari dopo la previa declaratoria di inammissibilità del concordato preventivo liquidatorio richiesto dalla stessa società. La debitrice aveva reclamato la decisione sostenendo, in sintesi, che il patrimonio immobiliare fosse stato sottostimato, che non le fosse stato consentito di rinviare l’udienza per modificare proposta e piano, che i giudici di merito avessero ecceduto nei poteri di controllo sulla fattibilità del concordato, che fosse errata la valutazione delle offerte di acquisto di terzi e della stima dei beni, che fosse stata leso il diritto di difesa per avere il pubblico ministero chiesto il fallimento in udienza senza rinvio, e che dovesse essere consentita una diversa soluzione in continuità aziendale. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi, tutti diretti a contestare la revoca dell’ammissione al concordato e la conseguente dichiarazione di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché non esiste un diritto della debitrice convocata ex art. 173 l.fall. a ottenere un rinvio per modificare la proposta; ha dichiarato inammissibile il secondo perché privo di specifica critica all’assunto sulla mancanza del requisito del pagamento minimo del 20% ai chirografari; ha dichiarato inammissibile il terzo per cumulo disordinato di censure e per mancato confronto con la motivazione decisiva sul passivo già incompatibile con la percentuale minima; ha dichiarato inammissibile il quarto perché attinente al merito della valutazione estimativa; ha dichiarato inammissibile il quinto perché nuovo in cassazione e comunque infondato, non esistendo un diritto al rinvio sull’istanza di fallimento del pubblico ministero; ha dichiarato inammissibile il sesto perché reiterava la tesi, già infondata, del diritto al rinvio e prospettava in modo generico una futura proposta in continuità, peraltro contrastante con la stessa originaria domanda liquidatoria. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo, mentre nulla è stato disposto verso la parte intimata.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono specificare in modo puntuale la violazione di legge o il vizio denunciato; non è sufficiente un generico richiamo a norme e vizi eterogenei.
art. 172 legge fall.
La facoltà di modificare la proposta di concordato non comporta un diritto automatico al rinvio dell’udienza fissata per la convocazione ex art. 173 l.fall.; la modifica va comunque esercitata nei termini e nei presupposti previsti dalla norma.
art. 173 legge fall.
L’impresa convocata per la revoca dell’ammissione al concordato non ha un diritto al rinvio per riformulare la proposta; l’udienza può condurre alla revoca dell’ammissione e alla dichiarazione di fallimento.
art. 160, comma 4, legge fall.
Il requisito del pagamento minimo del 20% ai creditori chirografari è considerato un ulteriore requisito di validità della proposta di concordato; il termine "assicurare" non è inteso come mera promessa astratta, ma come impegno credibile e sorretto da un piano fattibile.
art. 161 legge fall.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non accoglie la censura perché le doglianze attengono in realtà alla valutazione di fatto sul realizzo del patrimonio e non a una violazione di legge.
art. 162 legge fall.
Richiamato dalla ricorrente, ma senza decisività autonoma nella motivazione della Corte.
art. 163, comma 2, n. 2, legge fall.
La fissazione della data dell’adunanza dei creditori presuppone l’avvenuta ammissione al concordato.
art. 163, comma 5, legge fall.
Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; la Corte osserva che le doglianze non scalfiscono la valutazione di fattibilità e di incapienza del passivo.
art. 15 legge fall.
Richiamato nel motivo sul diritto di difesa; la Corte rileva che la questione non era stata dedotta in sede di reclamo e dunque è nuova in cassazione.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente per lamentare la lesione del diritto di difesa, ma la censura è dichiarata inammissibile per novità e comunque infondata.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica; la Corte evidenzia che la critica mira in realtà a contestare l’apprezzamento di fatto del giudice sul valore di realizzo dei beni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di concordato preventivo, la facoltà di modificare la proposta non si traduce in un diritto della debitrice a ottenere un rinvio dell’udienza fissata per la convocazione ex art. 173 l.fall., se la modifica non è stata tempestivamente predisposta secondo i termini di legge.
- Il requisito di assicurare il pagamento minimo ai creditori chirografari va inteso come requisito di validità della proposta e come impegno giuridicamente credibile, fondato su un piano ragionevolmente fattibile, non come semplice aspirazione o generica disponibilità del patrimonio alla liquidazione.
- Le censure di legittimità che attaccano la stima del patrimonio, la valutazione delle offerte di terzi o il probabile realizzo dei beni sono inammissibili quando, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto riservata al giudice di merito.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con una ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata, specie quando la motivazione autonoma si fondi sulla manifesta incapienza del passivo rispetto alla percentuale minima richiesta dalla legge.
- In cassazione non sono ammesse questioni nuove, e la deduzione della lesione del diritto di difesa per la richiesta di fallimento formulata in udienza è comunque incompatibile con l’assenza di un diritto al rinvio e con la prevedibilità della domanda nel contesto del procedimento concorsuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31958/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_civile · 9 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31959/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_civile · 9 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31960/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_civile · 9 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31964/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_civile · 9 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31965/2025 del 09/12/2025
- ordinanza_civile · 9 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 31966/2025 del 09/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →