Sentenza del 28/02/2026 n. 5286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva recuperato ai fini IRPEF, per gli anni d’imposta 2002 e 2003, le somme accreditate sul conto svizzero «Vigoroso» presso Clariden Bank di Lugano, ritenendolo riconducibile ad A.A. e le somme redditi di capitale non dichiarati, derivanti da pagamenti in nero per la vendita di un macchinario industriale. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della CTP di Vicenza e dell’appello da parte della CTR del Veneto (sentenza n. 1032/2015, pubblicata il 15 giugno 2015), A.A. ha proposto sette motivi di cassazione: omessa pronuncia sul divieto di integrare in giudizio la motivazione dell’accertamento e sull’allegazione degli atti richiamati; illegittimità del raddoppio dei termini per l’intervenuta prescrizione dei reati e per la tardiva comunicazione della notizia di reato; motivazione apparente sulla prova; riqualificazione della pretesa come reddito direttamente disponibile anziché distribuzione di utili; omessa pronuncia sulla legittimità dell’accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973; incompetenza della Direzione centrale dell’Agenzia a svolgere l’istruttoria. L’Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato A.A. a pagare all’Agenzia delle Entrate 6.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. In dettaglio: il primo motivo è infondato, perché la decisione di merito sulle questioni comportava il rigetto implicito delle censure; il secondo è infondato, poiché il raddoppio dei termini dipende dall’astratta sussistenza dell’obbligo di denuncia e non è escluso dalla prescrizione del reato, fermo il controllo giudiziale su eventuali usi pretestuosi; il terzo è infondato, perché i termini raddoppiati sono autonomamente stabiliti dalla legge e non costituiscono proroga o riapertura di termini scaduti, e la disciplina transitoria salvaguardava gli avvisi già notificati; il quarto è infondato, essendo la motivazione della CTR succinta ma comprensibile e basata su più elementi indiziari convergenti; il quinto è inammissibile, perché la pretesa riqualificazione non era stata contestata in appello e il ricorrente non ha indicato i criteri interpretativi violati nell’interpretazione dell’avviso; il sesto è infondato, sia per il rigetto implicito sia nel merito, poiché l’accertamento riguardava direttamente somme ritenute nella disponibilità del contribuente, non una presunzione di distribuzione di utili extracontabili; il settimo è infondato, perché le Direzioni centrali dell’Agenzia possono svolgere attività istruttorie e controlli nell’ambito dei poteri di autorganizzazione attribuiti all’Agenzia. Resta quindi ferma la decisione della CTR che aveva confermato gli accertamenti.
Norme richiamate
ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione
La pronuncia implicita è sufficiente a escludere l’omessa pronuncia quando la decisione adottata è incompatibile con la pretesa della parte e ne comporta il rigetto o la non esaminabilità.
Art. 43, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
il raddoppio opera in presenza di tale presupposto astratto, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denunzia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo
Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando la violazione comporta l’obbligo di denuncia per un reato tributario, senza dipendere dall’effettiva denuncia, dall’esercizio dell’azione penale o dall’esito del processo penale; non lo esclude neppure la prescrizione del reato. Il giudice tributario deve tuttavia verificare, se la questione è stata sollevata, che sussistessero i presupposti dell’obbligo di denuncia, per escludere un uso pretestuoso o strumentale del raddoppio.
il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità
Quando viene contestato l’uso del raddoppio dei termini, il giudice tributario valuta ex post se, al momento rilevante, esistessero i presupposti che imponevano la denuncia. Il controllo riguarda l’obbligo di denuncia e non l’accertamento della responsabilità penale.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. 546/1992) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione ..manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.
La sentenza è nulla per difetto di motivazione solo se questa manca del tutto oppure è così contraddittoria da non consentire di riconoscere le ragioni della decisione. Una motivazione sintetica, ma comprensibile e verificabile, non è apparente.
Art. 41-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nella specie, infatti, la CTR ha evidenziato che l'ufficio ha accertato (e ripreso a tassazione) direttamente (e non in via presuntiva) un reddito (la provvista del conto svizzero denominato "Vigoroso") nella disponibilità del contribuente, sul presupposto che si trattasse di una rimessa diretta a favore del socio, che dipendeva dalla sua partecipazione alla M. Research Spa
La necessità che l’accertamento del reddito della società preceda quello dei soci, secondo la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, non si applica quando l’Ufficio contesta direttamente al socio somme individuate come già nella sua disponibilità. La decisione non sancisce quindi un divieto generale di usare l’accertamento parziale in presenza di presunzioni, ma distingue l’accertamento diretto delle somme dalla presunzione di distribuzione di utili societari.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, 61 e 66
In base a tale quadro normativo, quindi, il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate ha previsto che le Direzioni centrali esercitino indagini e controlli di particolare rilevanza e complessità.
L’Agenzia delle Entrate dispone di autonomia organizzativa e può ripartire internamente le funzioni istruttorie e di controllo. In tale quadro, le Direzioni centrali possono svolgere verifiche di particolare rilevanza e complessità.
Art. 52, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e art. 33, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
risultando i poteri di accesso, ispezione e verifica già ex lege in capo all'Agenzia delle Entrate nel suo complesso e già attribuiti in via generale dagli artt. 52 D.P.R. n. 633 del 1972 e 33 D.P.R. n. 600 del 1973 e dalla medesima esercitati secondo la disciplina adottata nell'ambito dei poteri di autorganizzazione.
I poteri di accesso, ispezione e verifica spettano all’Agenzia delle Entrate nel suo complesso e possono essere esercitati dalle sue strutture secondo l’organizzazione interna legittimamente adottata.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando il ricorso è integralmente rigettato, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non dipende dalla condanna penale, dall’esercizio dell’azione penale o dalla mancata prescrizione del reato: rileva l’astratta sussistenza di elementi che comportino l’obbligo di denuncia. Se il contribuente contesta un uso strumentale del raddoppio, il giudice tributario deve verificare la sussistenza di quei presupposti sulla base dei motivi di impugnazione.
- La comunicazione della notizia di reato successiva alla scadenza del termine ordinario non determina, di per sé, la decadenza dell’accertamento: il termine raddoppiato è previsto dalla legge come autonomo e non è una proroga di un termine già scaduto, salva l’applicazione della disciplina transitoria pertinente.
- L’omessa pronuncia non ricorre solo perché manca una risposta espressa a ogni argomento: può esservi rigetto implicito quando la decisione nel merito è incompatibile con la tesi della parte. Per contro, la motivazione è apparente solo se non rende percepibile l’iter logico o è radicalmente incomprensibile, non quando è semplicemente concisa.
- Occorre distinguere l’accertamento al socio di somme direttamente individuate come a lui disponibili dalla presunzione di distribuzione di utili extracontabili di una società a ristretta base. Nel primo caso, secondo la decisione, non è necessario un previo accertamento del reddito societario fondato sulla presunzione di distribuzione.
- La contestazione in cassazione dell’interpretazione di un avviso di accertamento, quale atto amministrativo non normativo, richiede di indicare specificamente i criteri ermeneutici violati; inoltre, una questione non dedotta in appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- L’Agenzia delle Entrate può attribuire alle proprie strutture centrali competenze istruttorie e di controllo nell’ambito dei poteri di autonomia organizzativa, purché operino secondo la disciplina interna legittimamente adottata.
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