Sentenza del 28/02/2026 n. 5285 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa all’anno 2013, emessa dopo controllo automatizzato e recante una richiesta complessiva di 2.024.245,44 euro per IRES e IVA, oltre a sanzioni e interessi. Ha contestato: la notifica via PEC, perché l’allegato PDF dell’originale cartaceo sarebbe stato privo di firma digitale, estensione .p7m, attestazione di conformità e relata; la motivazione della sentenza d’appello, ritenuta apparente; e la motivazione della cartella sul calcolo degli interessi, che non avrebbe indicato i criteri applicati. Aveva inoltre eccepito in precedenza la mancata trasmissione dell’avviso bonario.
La decisione
La CTP di Napoli aveva respinto il ricorso della società e la CTR della Campania aveva respinto l’appello. La Cassazione ha ritenuto procedibile il ricorso, pur in assenza del deposito della sentenza notificata, poiché il ricorso era stato notificato entro il termine breve di sessanta giorni. Ha poi rigettato tutti e tre i motivi: la copia informatica della cartella originariamente cartacea non richiede necessariamente firma digitale e la cartella era stata ricevuta all’indirizzo PEC della società; la motivazione della CTR consentiva di comprendere la ratio della decisione e rispettava il minimo costituzionale; per una cartella da controllo automatizzato relativa a somme dichiarate e non versate, il richiamo alla dichiarazione e al periodo di competenza è sufficiente per motivare gli interessi, il cui calcolo è predeterminato dalla legge. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia è rimasta intimata. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973
In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
La notifica via PEC di una copia informatica della cartella originariamente cartacea è valida anche senza firma digitale, quando non esista una specifica disposizione che la imponga.
il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato alla controparte il 3 dicembre 2020, quindi nel rispetto del termine breve di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, ciò rendendo priva di rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato.
Nel caso esaminato, la mancata produzione della sentenza notificata non ha impedito la procedibilità del ricorso, perché la notifica del ricorso stesso entro il termine breve rendeva irrilevante la data di notifica della decisione impugnata.
Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.; art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
Nella fattispecie in esame non ricorre il vizio denunciato, essendo la motivazione esposta a sostegno della decisione pienamente rispondente al c.d. "minimo costituzionale", in quanto idonea a consentire il controllo sulla ratio decidendi sulla quale poggia la decisione assunta.
La motivazione non è apparente se rende identificabile la ragione della decisione e permette di controllare il percorso logico seguito dal giudice.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
Trattandosi di cartella di pagamento resa in sede di controllo automatizzato ex artt. 36 - bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 - bis del D.P.R. n. 633/1972, nella quale l'Ufficio si è limitato a chiedere il pagamento delle somme che la contribuente aveva dichiarato e non versato per l'anno 2013 oggetto della presente controversia, la pronuncia impugnata - che ha affermato che, con riferimento al calcolo degli interessi, la cartella risulta sufficientemente motivata mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito d'imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli interessi medesimi predeterminato ex lege e, risolvendosi, pertanto, la relativa operazione in un calcolo matematico - è conforme al principio di diritto affermato in materia.
Nelle cartelle emesse per il controllo automatizzato di somme dichiarate e non versate, il richiamo alla dichiarazione e al periodo di competenza può motivare il calcolo degli interessi, se i criteri applicabili sono predeterminati dalla legge e l’operazione è meramente matematica.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La copia informatica via PEC di una cartella originariamente cartacea non richiede, di per sé, firma digitale: occorre verificare se una norma specifica la imponga e se la comunicazione sia pervenuta all’indirizzo PEC del destinatario.
- La motivazione degli interessi in una cartella da controllo automatizzato può essere sufficiente quando la cartella richiama la dichiarazione da cui deriva il debito e il periodo interessato, e il calcolo dipende da criteri fissati dalla legge.
- Una motivazione giudiziale è apparente solo se non consente di ricostruire la ragione della decisione; non basta che la parte la ritenga erronea o insufficiente rispetto alle proprie tesi.
- Nel valutare la procedibilità del ricorso per cassazione e il deposito della sentenza notificata, rilevano il rispetto del termine breve e i principi processuali applicabili al caso concreto; l’omissione documentale non determina automaticamente l’improcedibilità.
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