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Sentenza

Sentenza del 05/03/2026 n. 156 - Corte di Giustizia UE

Federalismo fiscale - Diritti d'uso frequenze digitali TV

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Elettronica Industriale ha chiesto l’annullamento dei decreti ministeriali del 4 agosto 2016, relativi ai contributi per gli anni 2014, 2015 e 2016, e del 13 aprile 2017, relativo al 2017. Contestava il criterio previsto dalla legge n. 208/2015, che imponeva di assicurare allo Stato un gettito annuo minimo complessivo di 32,8 milioni di euro dai contributi per l’uso delle frequenze televisive digitali. Secondo la ricorrente, legare i contributi a obiettivi generali di finanza pubblica, anziché alla sola gestione efficiente delle frequenze e del mercato, violava l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, l’articolo 8 della direttiva quadro e il principio di proporzionalità.

La decisione

La Corte di giustizia dell’Unione europea, Ottava Sezione, ha stabilito che le norme UE non ostano a un criterio nazionale collegato a un gettito annuo minimo, anche se diretto a perseguire obiettivi di finanza pubblica, purché il gettito richiesto non superi il valore dei diritti d’uso delle frequenze. La verifica concreta spetta al TAR Lazio: dovrà valutare il valore delle frequenze e la conformità dei contributi individuali, che devono essere trasparenti, obiettivamente giustificati, non discriminatori e proporzionati. Il requisito di proporzionalità va verificato rispetto al contributo imposto a ciascun operatore, non sulla sola base del gettito aggregato. Se il gettito minimo eccede il valore dei diritti e la normativa non è interpretabile conformemente al diritto UE, il giudice nazionale deve disapplicare la norma incompatibile, potendo gli operatori invocare direttamente l’articolo 13. La Corte non ha annullato i decreti né deciso definitivamente il ricorso nazionale; le spese del procedimento principale spettano al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 13 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE

    L'articolo 13 della direttiva autorizzazioni non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che fissa un importo annuo minimo di gettito che deve derivare dai contributi previsti ai sensi di tale articolo 13, purché detto importo sia calcolato in modo da non essere superiore al valore dei diritti d'uso delle frequenze radio e, di conseguenza, sia fissato tenendo conto della prevedibile redditività di dette frequenze radio.

    È consentito considerare anche un obiettivo di gettito pubblico nel determinare i contributi per l’uso delle frequenze. Il limite è che il gettito minimo non superi il valore dei diritti d’uso; inoltre, i singoli contributi devono rispettare i requisiti di trasparenza, giustificazione obiettiva, non discriminazione e proporzionalità.

  • Articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE

    Da detto articolo 13 discende che gli Stati membri devono far sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell'articolo 8 della direttiva quadro, che sono segnatamente la promozione della concorrenza e la gestione efficiente delle radiofrequenze.

    I contributi devono essere determinati tenendo conto degli obiettivi regolatori di concorrenza e uso efficiente delle frequenze. La proporzionalità del contributo va valutata per ciascun operatore, alla luce dei criteri applicati e del valore dei diritti d’uso.

  • Principio di proporzionalità

    il controllo del rispetto di tale principio non possa vertere su un parametro di riferimento costituito non già dall'importo dei contributi imposti a ciascun operatore, bensì dalla somma totale annua, prestabilita dalla normativa nazionale, che deve derivare dall'insieme di tali contributi.

    Il controllo della proporzionalità deve riguardare l’onere individuale imposto a ciascun operatore, non il solo importo complessivo che lo Stato intende incassare. Il gettito aggregato resta tuttavia soggetto al limite del valore dei diritti d’uso delle frequenze.

  • Principio del primato del diritto dell’Unione

    Nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio dovesse constatare che la normativa nazionale non può essere interpretata conformemente al diritto dell'Unione, si deve rilevare che, tenuto conto dell'effetto diretto di tale articolo 13, gli operatori economici interessati possono legittimamente avvalersene dinanzi ai giudici nazionali competenti per contestare tali contributi e che gli stessi giudici devono disapplicare le norme nazionali incompatibili con detto articolo 13.

    Se non è possibile interpretare la normativa nazionale in modo conforme al diritto UE, il giudice deve disapplicare la disposizione incompatibile. Gli operatori possono invocare direttamente l’articolo 13 per contestare i contributi.

  • Articolo 1, commi 172-174, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

    l'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale sia determinato «in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative».

    La disciplina nazionale prevede criteri individuali legati all’estensione geografica del titolo e al valore di mercato delle frequenze, con incentivi a favore della concorrenza e dell’innovazione. Il comma 174 stabilisce il gettito minimo complessivo di 32,8 milioni di euro, ammesso solo entro il limite indicato dalla Corte: non superiore al valore dei diritti d’uso.

Massime di principio

  • Un contributo per l’uso di una risorsa scarsa come le frequenze può concorrere anche a obiettivi di finanza pubblica: la destinazione del gettito a una specifica finalità regolatoria non è necessaria.
  • Il gettito minimo complessivo è ammissibile soltanto se non eccede il valore dei diritti d’uso delle frequenze, da valutare tenendo conto anche della loro prevedibile redditività e delle condizioni economiche e tecnologiche del mercato.
  • La proporzionalità va verificata sul contributo concretamente imposto a ciascun operatore, sulla base di criteri obiettivi; non basta né è corretto fondare tale verifica sul solo gettito aggregato.
  • Il valore di mercato delle frequenze, l’estensione geografica dei titoli e l’effettivo utilizzo delle frequenze possono essere elementi utili per valutare adeguatezza e proporzionalità; la verifica concreta compete al giudice nazionale.
  • Se la norma nazionale non può essere interpretata in modo conforme al diritto UE e il limite del valore dei diritti d’uso è violato, l’articolo 13 ha effetto diretto: il giudice deve disapplicare la norma incompatibile.

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