Sentenza del 28/02/2026 n. 5284 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una cartella notificata il 22 ottobre 2013, emessa dopo il controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2009, per complessivi importi riferiti a due ruoli: Euro 208.731,00 per ritenute non versate e Euro 1.591.863,00 per il recupero di crediti d’imposta per incremento occupazionale. La società ha contestato, tra l’altro, la possibilità di recuperare il credito direttamente a ruolo senza un previo avviso di accertamento o recupero, la motivazione della cartella e l’omessa comunicazione di irregolarità. Ha inoltre dedotto vizi processuali, errori nella valutazione delle prove e il diritto di correggere la dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo sul settimo motivo, relativo alla motivazione della cartella per il ruolo n. 2013/250814: la cartella non spiegava le ragioni di fatto e di diritto del disconoscimento del credito, riferito al 2008, e costituiva il primo atto con cui la società ne veniva informata. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Lazio e, decidendo nel merito, ha annullato limitatamente quel ruolo. È rimasto valido il ruolo n. 2013/550165, di Euro 208.731,00, relativo alle ritenute: per tale pretesa il controllo automatizzato era legittimo e non era necessaria la comunicazione di irregolarità, non ricorrendo incertezze rilevanti nella dichiarazione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile; il quinto, sesto, ottavo e nono sono stati rigettati, con il nono assorbito quanto al ruolo annullato; il secondo, terzo e quarto sono rimasti assorbiti. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis, comma 2, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
anche in tema di disconoscimento di credito d’imposta, è legittimo il ricorso alla procedura di controllo automatizzato allorché, come nella fattispecie in esame, si riscontrino omissioni dichiarative che paiono agevolmente rilevabili ex actis
Il controllo automatizzato può essere utilizzato anche per disconoscere un credito d’imposta, se l’irregolarità emerge dal riscontro documentale dei dati dichiarati e non richiede valutazioni.
Art. 7 della legge n. 212/2000
non recando, infatti, la cartella, riprodotta telematicamente in atti, traccia alcuna delle ragioni di fatto e di diritto giustificative del disconoscimento e del conseguente recupero del credito d’imposta per incremento occupazionale riferito all’anno 2008.
La cartella deve consentire al contribuente di conoscere le ragioni di fatto e di diritto della pretesa. Se è il primo atto comunicato e non illustra il fondamento del recupero, è carente di motivazione.
Art. 6, comma 5, legge n. 212/2000
né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall’art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
La comunicazione preventiva di irregolarità è necessaria quando vi siano incertezze rilevanti nella dichiarazione; non è richiesta automaticamente per ogni controllo automatizzato.
Art. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione
In assenza di irregolarità o incertezze rilevanti, la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere notificata senza un previo avviso bonario.
Art. 384, secondo comma, ultima parte, codice di procedura civile
non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente, limitatamente all’annullamento del ruolo n. 2013/250814.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la decisione impugnata.
Massime di principio
- Il recupero di crediti d’imposta può avvenire con controllo automatizzato e iscrizione a ruolo se il disconoscimento deriva da incongruenze od omissioni verificabili direttamente sulla dichiarazione, senza valutazioni sostanziali.
- Anche quando il controllo automatizzato è legittimo, la cartella deve motivare la pretesa. Se è il primo atto che informa il contribuente del recupero e non indica le ragioni del disconoscimento, può essere annullata per quella specifica pretesa.
- L’avviso bonario non è obbligatorio in ogni controllo automatizzato: è richiesto quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- L’annullamento di un ruolo per carenza di motivazione non travolge automaticamente altri ruoli inclusi nella stessa cartella: ciascuna pretesa va valutata autonomamente.
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