Sentenza del 05/03/2026 n. 149 - Corte di Giustizia UE
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98 - Facoltà per gli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e di prestazioni di servizi - Aliquota IVA ridotta applicabile all'alloggio fornito da alberghi e da strutture simili - Prestazioni accessorie all'alloggio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le controversie riguardavano l’aliquota IVA applicabile, in occasione di soggiorni brevi in alberghi e strutture analoghe, a prestazioni accessorie all’alloggio ma non direttamente funzionali ad esso: prima colazione, parcheggio, wi-fi, sala sportiva e strutture per il benessere. I contribuenti sostenevano che tali servizi, inclusi nel prezzo globale forfettario e accessori all’alloggio, dovessero seguire l’aliquota ridotta del 7% applicabile in Germania all’alloggio. Le autorità fiscali li assoggettavano invece all’aliquota ordinaria del 19%, in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, punto 11, seconda frase, dell’UStG. Nella causa C-409/24, la colazione era rinunciabile e il relativo costo veniva detratto: il giudice del rinvio la considerava una prestazione autonoma, mentre riteneva accessorio il parcheggio. Nelle cause C-410/24 e C-411/24, i servizi erano invece considerati accessori all’alloggio. Il Bundesfinanzhof ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva IVA impedisca comunque di separare tali prestazioni dall’alloggio e assoggettarle all’aliquota ordinaria.
La decisione
La Corte di giustizia dell’Unione europea, Quarta Sezione, ha risposto congiuntamente alle questioni pregiudiziali che l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112, letto con l’allegato III, punto 12, non osta alla normativa tedesca che esclude dall’aliquota ridotta le prestazioni non direttamente funzionali all’alloggio, anche se accessorie e incluse in un prezzo globale. Ciò vale a condizione che la normativa individui, con criteri adeguati, aspetti concreti e specifici dell’alloggio cui applicare l’aliquota ridotta e rispetti la neutralità fiscale. Spetta al giudice nazionale verificare tali condizioni, in particolare se servizi analoghi offerti autonomamente da altri operatori siano sostituibili agli occhi del consumatore medio e ricevano lo stesso trattamento IVA. La Corte non ha deciso nel merito i ricorsi nazionali né liquidato le spese: la decisione su queste ultime spetta al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 98, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12
Quando uno Stato membro decide di utilizzare la possibilità offerta dall’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva IVA di applicare un’aliquota IVA ridotta ad una categoria di prestazioni indicata nell’allegato III di tale direttiva, questo Stato membro, a condizione di rispettare il principio della neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA, può limitare l’applicazione di tale aliquota IVA ridotta ad elementi concreti e specifici di detta categoria.
Gli Stati membri possono limitare l’aliquota ridotta a elementi concreti e specifici delle categorie elencate nell’allegato III, compreso l’alloggio alberghiero, purché i servizi inclusi nell’ambito agevolato siano identificabili in modo oggettivo e sia rispettata la neutralità fiscale. La circostanza che un servizio escluso sia accessorio all’alloggio o compreso nel prezzo forfettario non impedisce, da sola, di assoggettarlo all’aliquota ordinaria.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 96
Ai sensi dell’articolo 96 della direttiva IVA, ciascuno Stato membro applica una stessa aliquota IVA normale alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.
L’aliquota ordinaria costituisce la regola generale; quella ridotta è una deroga che può essere applicata soltanto nei limiti consentiti dalla direttiva e dalla scelta normativa dello Stato membro.
Principio di neutralità fiscale del sistema comune IVA
Tale principio osta a che, dal punto di vista dell’IVA, beni o prestazioni di servizi simili, che si trovano in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati in modo diverso.
La verifica va compiuta dal punto di vista del consumatore medio: occorre valutare se i servizi siano analoghi, soddisfino le medesime esigenze e siano sostituibili. La separazione fiscale può essere compatibile con la neutralità se servizi comparabili forniti autonomamente da altri operatori sono assoggettati alla stessa aliquota.
Direttiva 2006/112/CE, allegato III, punto 12
alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte
La categoria consente l’applicazione dell’aliquota ridotta all’alloggio alberghiero e alle prestazioni che lo Stato membro abbia individuato come suoi aspetti concreti e specifici; non impone di estendere automaticamente l’agevolazione a ogni servizio accessorio fornito durante il soggiorno.
Umsatzsteuergesetz (UStG), articolo 12, paragrafo 2, punto 11, seconda frase
La prima frase non si applica alle prestazioni che non sono direttamente funzionali alla locazione, anche se tali prestazioni sono remunerate tramite il corrispettivo versato per la locazione.
La disciplina tedesca esclude dall’aliquota ridotta le prestazioni non direttamente funzionali all’alloggio anche quando il loro corrispettivo è incorporato nel prezzo dell’alloggio. La Corte ha ritenuto che una simile impostazione è compatibile con il diritto UE alle condizioni precisate nella sentenza.
Massime di principio
- L’inclusione di un servizio accessorio nel prezzo globale dell’alloggio non comporta automaticamente che debba ricevere la stessa aliquota IVA dell’alloggio: il prezzo forfettario e l’unitarietà della prestazione non prevalgono sulla facoltà dello Stato di definire selettivamente l’ambito dell’aliquota ridotta.
- Per applicare selettivamente l’aliquota ridotta, la normativa nazionale deve delimitare con criteri oggettivi, chiari e precisi gli aspetti concreti e specifici della categoria agevolata; una distinzione vaga o non verificabile può non soddisfare tale condizione.
- La selezione deve rispettare la neutralità fiscale. Occorre confrontare i servizi dal punto di vista del consumatore medio e verificare se servizi simili, in concorrenza o sostituibili, siano trattati allo stesso modo quando forniti autonomamente da altri operatori.
- La qualificazione di un servizio come accessorio a una prestazione principale, rilevante per stabilire se vi sia una prestazione unica, non impedisce allo Stato membro di escluderlo dall’aliquota ridotta quando abbia legittimamente isolato elementi specifici della categoria agevolata.
- La sentenza non stabilisce che parcheggio, colazione, wi-fi o servizi benessere debbano sempre essere tassati all’aliquota ordinaria: la compatibilità della disciplina dipende dalla corretta delimitazione normativa dell’agevolazione e dal rispetto della neutralità fiscale, verifiche che spettano al giudice nazionale.
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