Cassazione Civile, Ordinanza n. 06347/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un dipendente addetto a magazzino e logistica, in seguito all'esternalizzazione dell'attività tramite appalto. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo, in sostanza, che l'operazione integrasse una violazione della disciplina sui licenziamenti collettivi, fosse in contrasto con l'art. 2112 c.c. e con l'obbligo di repechage, e che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'illegittimità del licenziamento. Avverso la sentenza di appello, che aveva confermato il rigetto delle domande del lavoratore, questi ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La società ha resistito con controricorso eccependo la tardività del ricorso. La questione decisiva affrontata dalla Cassazione non è stata l'esame nel merito dei motivi, ma la tempestività dell'impugnazione: il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione via PEC della sentenza d'appello, termine applicabile nel rito Fornero ex art. 1, comma 62, l. n. 92/2012.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha ritenuto che, nel rito c.d. Fornero, il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorra dalla comunicazione di cancelleria della sentenza, anche se effettuata via PEC con trasmissione del testo integrale, e che tale regola speciale fosse ancora applicabile ratione temporis. Poiché la sentenza d'appello era stata comunicata il 9 marzo 2022 e il ricorso era stato notificato il 9 settembre 2022, l'impugnazione era oltre termine. Conseguentemente, la Corte non ha esaminato i motivi di merito relativi al licenziamento, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 58, L. n. 92/2012
è richiamato per affermare che, nel rito Fornero, il termine per impugnare il reclamo decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento
art. 1, comma 62, L. n. 92/2012
è la norma speciale che prevede il termine breve di sessanta giorni per il ricorso per cassazione, decorrente dalla comunicazione della sentenza
la disciplina generale della comunicazione non incide sulla previsione speciale del rito Fornero, che resta derogatoria rispetto al regime ordinario
è evocato solo come riferimento al regime generale delle impugnazioni, non applicabile in via prevalente rispetto alla norma speciale
art. 37, comma 1, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
ha abrogato il comma 62 dell'art. 1 L. n. 92/2012, ma con decorrenza successiva al caso concreto
art. 35, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
è richiamato per stabilire la decorrenza dell'abrogazione del comma 62 e quindi la sua perdurante applicabilità al momento della notifica del ricorso
art. 1, comma 380, L. n. 197/2022
incide sulla decorrenza dell'entrata in vigore della riforma, confermando che la norma speciale era ancora vigente nel caso di specie
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
è richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel rito previsto dalla L. n. 92/2012 per l'impugnazione dei licenziamenti, la comunicazione di cancelleria della sentenza, se contenente il testo integrale, fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- La disciplina speciale del rito Fornero prevale sul regime generale delle comunicazioni di cancelleria previsto dall'art. 133, comma 2, c.p.c., finché la norma speciale sia vigente ratione temporis.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente dalla comunicazione della sentenza, l'impugnazione è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- L'abrogazione di una norma processuale speciale non ne esclude l'applicazione ai giudizi in cui, ratione temporis, essa era ancora vigente al momento della scadenza del termine o della proposizione dell'impugnazione.
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