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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06347/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un dipendente addetto a magazzino e logistica, in seguito all'esternalizzazione dell'attività tramite appalto. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo, in sostanza, che l'operazione integrasse una violazione della disciplina sui licenziamenti collettivi, fosse in contrasto con l'art. 2112 c.c. e con l'obbligo di repechage, e che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'illegittimità del licenziamento. Avverso la sentenza di appello, che aveva confermato il rigetto delle domande del lavoratore, questi ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La società ha resistito con controricorso eccependo la tardività del ricorso. La questione decisiva affrontata dalla Cassazione non è stata l'esame nel merito dei motivi, ma la tempestività dell'impugnazione: il ricorso per cassazione era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione via PEC della sentenza d'appello, termine applicabile nel rito Fornero ex art. 1, comma 62, l. n. 92/2012.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché tardivo. Ha ritenuto che, nel rito c.d. Fornero, il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione decorra dalla comunicazione di cancelleria della sentenza, anche se effettuata via PEC con trasmissione del testo integrale, e che tale regola speciale fosse ancora applicabile ratione temporis. Poiché la sentenza d'appello era stata comunicata il 9 marzo 2022 e il ricorso era stato notificato il 9 settembre 2022, l'impugnazione era oltre termine. Conseguentemente, la Corte non ha esaminato i motivi di merito relativi al licenziamento, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel rito previsto dalla L. n. 92/2012 per l'impugnazione dei licenziamenti, la comunicazione di cancelleria della sentenza, se contenente il testo integrale, fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
  • La disciplina speciale del rito Fornero prevale sul regime generale delle comunicazioni di cancelleria previsto dall'art. 133, comma 2, c.p.c., finché la norma speciale sia vigente ratione temporis.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente dalla comunicazione della sentenza, l'impugnazione è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • L'abrogazione di una norma processuale speciale non ne esclude l'applicazione ai giudizi in cui, ratione temporis, essa era ancora vigente al momento della scadenza del termine o della proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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