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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06333/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di rinvio davanti alla Corte d'appello, nel quale il giudice di merito ha dichiarato estinto il processo di appello ai sensi dell'art. 306 c.p.c. ritenendo intervenuta una rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente in riassunzione, senza necessità di accettazione della controparte rimasta non costituita. Il soccombente ha impugnato tale decisione con un unico motivo di cassazione, deducendo violazione degli artt. 306, 390 e 84 c.p.c. e sostenendo: che nel procedimento definito dalla sentenza impugnata non esisteva una formale dichiarazione di rinuncia al giudizio o agli atti; che mancava una valida delega speciale del difensore per rinunciare; che l'eventuale rinuncia contenuta in un diverso procedimento non poteva spiegare effetti nel presente giudizio; che non vi era stata accettazione della rinuncia da parte della controparte. La società resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, assumendo che il ricorso in riassunzione non fosse stato notificato e che quindi l'intero processo fosse estinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione della resistente, rilevando che avrebbe dovuto essere veicolata con ricorso incidentale. Ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso principale perché le censure investivano atti processuali del merito non trascritti né depositati, in violazione degli oneri di specificità e autosufficienza di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza, nella parte in cui denunciava l'inesistenza di una rinuncia presente negli atti del giudizio, avrebbe potuto semmai integrare un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., non deducibile nel ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    regola l'estinzione del processo per rinuncia agli atti; la Corte conferma che la declaratoria di estinzione può essere pronunciata quando la rinuncia risulti dagli atti del giudizio.

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la validità della rinuncia; la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 84 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione ai poteri del difensore; anche su questo profilo la Corte non esamina il merito per difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indica il vizio di violazione di legge dedotto nel motivo di ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    impone che gli atti e i documenti su cui si fonda il ricorso siano specificamente indicati e, per quanto necessario, trascritti o riassunti.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso per cassazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    disciplina la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini indicati.

  • art. 395 c.p.c.

    la Corte precisa che la dedotta inesistenza della rinuncia negli atti del giudizio avrebbe potuto integrare, se del caso, un errore revocatorio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censuri la decisione su atti processuali del giudizio di merito, il ricorrente deve rispettare in modo rigoroso gli oneri di specificità e autosufficienza, trascrivendo o riassumendo il contenuto degli atti rilevanti e indicando puntualmente dove essi siano reperibili nel fascicolo di merito.
  • La contestazione dell'esistenza o del contenuto di un atto processuale valorizzato dal giudice di merito non può essere formulata in modo astratto: se il ricorrente non deposita o non riproduce l'atto su cui fonda la censura, il motivo è inammissibile.
  • Un errore consistito nella falsa percezione dell'esistenza di un atto negli atti di causa, ove ricorrano i presupposti, può integrare errore revocatorio e non vizio deducibile con ricorso per cassazione.
  • L'eccezione della controparte che miri a far valere un autonomo vizio della sentenza, come la nullità derivante da omessa notificazione del ricorso in riassunzione, deve essere proposta con gli strumenti processuali appropriati e non può essere semplicemente introdotta in via difensiva nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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