Cassazione Civile, Ordinanza n. 06324/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui erano state irrogate sanzioni amministrative all'amministratore unico di una società, ritenuta responsabile di irregolare somministrazione di 87 lavoratori a favore di altra società nel periodo indicato. Il destinatario della sanzione ha proposto opposizione, inizialmente accolta in primo grado, ma poi respinta in appello. In cassazione ha articolato sei motivi: (1) violazione dell'art. 14 L. 689/1981 e vizio motivazionale per asserito superamento del termine di contestazione, sostenendo che il dies a quo dovesse essere la conclusione degli accertamenti ispettivi e non la trasmissione degli atti dalla Procura all'autorità amministrativa; (2) violazione della stessa disciplina, oltre ad altre norme e dell'art. 24 Cost., sempre sul tema della tempestività della contestazione e del diritto di difesa; (3) omessa pronuncia sul dedotto giudicato riflesso derivante da precedenti decisioni di un tribunale milanese in sede lavoro e penale; (4) nullità/error in procedendo e violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per l'uso in appello di una sentenza prodotta dall'Ispettorato solo dinanzi alla Corte territoriale, in relazione alla valutazione di attendibilità di alcuni testimoni; (5) ulteriore censura sull'attendibilità delle testimonianze e delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, con richiamo agli artt. 2700 e 2697 c.c.; (6) violazione dell'art. 1655 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, oltre a vizio di omesso esame, per contestare la qualificazione del rapporto come appalto non genuino e l'affermazione della mancanza di reale rischio d'impresa e di autonoma organizzazione dell'appaltatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non riguardava un fatto storico decisivo, e comunque la questione della decorrenza del termine di contestazione dipendeva da una valutazione giuridica già affrontata dal giudice di merito. Ha giudicato infondato il secondo motivo, confermando che, in caso di depenalizzazione di illeciti inizialmente penali e poi trasformati in illeciti amministrativi, il termine per la contestazione decorre dalla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente. Le ulteriori deduzioni sono state dichiarate inammissibili per novità. Il terzo motivo è stato respinto perché l'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata contiene un rigetto implicito incompatibile con la pretesa del ricorrente; inoltre il giudicato penale non era opponibile all'Ispettorato, rimasto estraneo al processo penale. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili o comunque infondati: la valutazione di attendibilità dei testimoni spetta al giudice di merito e l'incapacità a testimoniare richiede un interesse personale, attuale e concreto nel rapporto controverso. Il sesto motivo è stato respinto perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 29 d.lgs. 276/2003 e gli orientamenti di legittimità sulla necessità di una reale organizzazione dell'appaltatore e di un effettivo potere direttivo, riscontrando in fatto una mera fornitura di manodopera e un inserimento stabile dei lavoratori nell'organizzazione della committente. Conseguentemente, oltre al rigetto, è stata disposta la condanna alle spese e l'annotazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Nel caso di trasformazione di un illecito penale in illecito amministrativo, il termine per la contestazione decorre dalla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, non dalla conclusione degli accertamenti ispettivi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non basta censurare una valutazione giuridica o probatoria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è esclusa quando il giudice di merito abbia applicato correttamente la disciplina pertinente secondo l'orientamento consolidato.
art. 33 L. 183/1980
Richiamo ritenuto inammissibile per novità della censura, non trattata nei gradi di merito.
Richiamo ritenuto inammissibile per novità della censura, non trattata nei gradi di merito.
In caso di depenalizzazione, la Procura trasmette gli atti all'autorità amministrativa e da tale momento decorre il termine per la contestazione della violazione amministrativa.
art. 24 Cost.
Richiamo proposto dalla parte ma dichiarato inammissibile per novità; nessuna specifica applicazione nel merito.
L'omessa pronuncia non sussiste se la decisione impugnata comporta un rigetto implicito della domanda o eccezione.
Il giudice deve decidere secondo diritto; nel caso, la censura non ha evidenziato una violazione autonoma rilevante.
Il giudicato non è opponibile a soggetto rimasto estraneo al processo in cui si è formato, nel contesto delle sanzioni amministrative.
In appello è consentita l'ammissione di nuovi mezzi di prova se ritenuti indispensabili; la censura non ha dimostrato decisività né illegittimità dell'ammissione.
L'incapacità a deporre richiede un interesse personale, attuale e concreto nel rapporto controverso; non basta un mero interesse di fatto all'esito del giudizio.
Richiamato come parametro per individuare l'interesse personale necessario a integrare l'incapacità a testimoniare.
Richiamato nella censura sulla fede privilegiata del verbale ispettivo, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non attinente a un fatto storico decisivo.
Richiamato nella censura sull'attendibilità delle dichiarazioni, ma la Corte ha ritenuto che la questione attenesse alla valutazione di merito delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La doglianza è stata respinta perché non vi era vera omissione di pronuncia, ma rigetto implicito della pretesa.
Usato per definire l'appalto; la Corte ha ribadito che l'appaltatore deve organizzare autonomamente il processo produttivo e assumere un reale rischio d'impresa.
L'appalto è lecito solo se l'appaltatore organizza i mezzi e il personale in modo effettivo, con autonoma organizzazione e potere direttivo reale; se la prestazione si risolve nella mera messa a disposizione di manodopera, vi è intermediazione illecita.
Richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio nei termini previsti dalla disciplina del rito camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Richiamato come modifica dell'art. 380 bis.1 c.p.c. nel rito camerale.
La vicenda origina da condotte già penalmente rilevanti, poi depenalizzate e trasferite nell'alveo amministrativo.
Massime di principio
- Quando un illecito inizialmente penale viene depenalizzato e trasmigra nell'area amministrativa, il termine per la contestazione dell'illecito amministrativo decorre dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa competente, non dalla data di chiusura degli accertamenti ispettivi.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo; non è configurabile quando la censura investe la qualificazione giuridica del fatto, la valutazione delle prove o un elemento non decisivo.
- L'omessa pronuncia non ricorre se la decisione impugnata contiene un rigetto implicito dell'eccezione o della domanda, purché la statuizione adottata sia logicamente incompatibile con l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudicato penale non è opponibile all'autorità amministrativa rimasta estranea al relativo processo, anche quando il giudicato sia favorevole al trasgressore.
- L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. richiede un interesse personale, attuale e concreto alla soluzione della controversia; un mero interesse di fatto all'esito del giudizio non basta e incide al più sulla credibilità del teste.
- Ai fini della distinzione tra appalto genuino e intermediazione illecita di manodopera, è decisivo che l'appaltatore organizzi realmente il lavoro e il personale, assumendo un'autonoma funzione imprenditoriale e un effettivo rischio d'impresa; la mera fornitura di lavoratori alla committente è incompatibile con l'appalto lecito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06303/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06314/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06315/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06333/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06338/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06342/2025 del 10/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →