Cassazione Civile, Ordinanza n. 06303/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro inizialmente regolato da un contratto a progetto, poi ritenuto illegittimo e convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal giugno 2007. La società aveva inviato il 24.6.2010 una comunicazione qualificata in giudizio come licenziamento, ma la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, aveva disposto il ripristino del rapporto e riconosciuto solo l'indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010, ritenendo operante il regime decadenziale dell'art. 6 L. 604/1966 e rilevando la mancata tempestiva eccezione della società. Il lavoratore ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 18 L. 300/1970, 2909 c.c. e 32 L. 183/2010, sostenendo che, una volta qualificato come licenziamento l'atto del 24.6.2010, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la tutela reale prevista dallo Statuto dei lavoratori; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c., per motivazione illogica e non idonea a rendere percepibile la ratio decidendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi "per quanto di ragione". Ha rilevato che vi era giudicato interno sulla qualificazione dell'atto del 24.6.2010 come licenziamento e che, in tale ipotesi, non poteva essere applicata la sola disciplina dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010. La Corte ha richiamato il principio per cui, nel caso di scadenza di un contratto a termine illegittimamente apposto, la decadenza di cui all'art. 6 L. 604/1966 e la reintegrazione ex art. 18 L. 300/1970 non si applicano alla mera disdetta per scadenza del termine, ma possono operare solo se il datore abbia intimato un vero licenziamento dopo la conversione del rapporto. Poiché la Corte d'appello non aveva verificato la nullità o illegittimità del licenziamento e, in caso positivo, non aveva applicato la tutela correlata, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e regolare anche le spese.
Norme richiamate
Vengono richiamati i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque inidonea.
La tutela reale può essere applicabile se l'atto del datore, qualificato come licenziamento, risulti nullo o illegittimo; la Corte afferma che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare tale profilo e applicare la disciplina vigente ratione temporis.
Il giudicato interno sulla qualificazione dell'atto datoriale come licenziamento vincola il giudice di rinvio e non può essere disatteso nella regolazione delle conseguenze giuridiche.
L'indennità ivi prevista non può sostituire automaticamente la tutela propria del licenziamento illegittimo quando l'atto datoriale sia stato qualificato come vero recesso dal rapporto a tempo indeterminato.
La decadenza dall'impugnazione del licenziamento non si applica alla mera comunicazione di scadenza del termine nel contratto a tempo determinato illegittimo; può invece operare se il datore abbia intimato un autentico licenziamento dal rapporto già convertito.
Richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione logico-giuridica.
Richiamato quale norma sulla motivazione della decisione, invocata per censurare l'incoerenza argomentativa della sentenza impugnata.
È evocato dalla parte ricorrente come disposizione violata in relazione alla nullità del termine apposto al contratto.
È richiamato nella domanda originaria come parametro di illegittimità della nota datoriale assimilata a licenziamento.
L. n. 230/1962
La Corte richiama la specialità della disciplina del lavoro a termine rispetto a quella del licenziamento individuale del rapporto a tempo indeterminato.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro a termine illegittimamente apposto, l'azione diretta all'accertamento della nullità del termine è azione di nullità parziale del contratto e non impugnazione di licenziamento; di regola non si applicano quindi la decadenza ex art. 6 L. 604/1966 né la reintegrazione ex art. 18 L. 300/1970, salvo che il datore abbia intimato un vero licenziamento dal rapporto già convertito.
- La qualificazione dell'atto datoriale come licenziamento, se coperta da giudicato interno, vincola il giudice del rinvio; una volta accertata tale qualificazione, il giudice deve verificare la legittimità o nullità del recesso e applicare la tutela coerente con il regime temporale vigente.
- L'indennità forfettaria prevista dall'art. 32 L. 183/2010 non può essere utilizzata in modo automatico e sostitutivo quando la domanda del lavoratore mira alla reintegrazione per licenziamento nullo o illegittimo, dovendosi prima accertare la corretta base giuridica della tutela invocata.
- Se il datore di lavoro, dopo la conversione del rapporto a tempo indeterminato, intima un vero e proprio licenziamento, si applicano le regole proprie del licenziamento individuale, compresi l'eventuale regime decadenziale e la tutela reintegratoria prevista ratione temporis.
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