Cassazione Civile, Ordinanza n. 06315/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato dalla società per giustificato motivo oggettivo a un lavoratore che aveva agito per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, con inquadramento da redattore, per il periodo luglio 2014-ottobre 2018, e la declaratoria di illegittimità del recesso. La Corte d’appello aveva accolto in parte la domanda, ritenendo sussistente la subordinazione e, ai fini della tutela contro il licenziamento, aveva anche considerato integrato il requisito dimensionale dell’impresa ex art. 18, commi 8 e 9, l. n. 300/1970, computando nel personale anche circa trenta collaboratori formalmente autonomi, ritenuti però in concreto subordinati. La società ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione degli artt. 18, commi 8 e 9, l. n. 300/1970, 2094 e 2697 c.c., e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe illegittimamente considerato, nel calcolo dimensionale, collaboratori parasubordinati e autonomi, fondando la subordinazione su indizi non decisivi e senza prova della soggezione a potere direttivo e disciplinare; con il secondo deduce violazione dell’art. 18, comma 7, l. n. 300/1970, assumendo che, per l’erronea ricostruzione della dimensione aziendale, avrebbe dovuto applicarsi il regime dell’art. 8 l. n. 604/1966.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha ribadito che la qualificazione del rapporto come subordinato, specie per prestazioni intellettuali o professionali, può essere fondata anche su criteri sussidiari come continuità, orario, coordinamento nell’organizzazione del datore e assenza di struttura imprenditoriale del prestatore, e che tale apprezzamento di merito è insindacabile se correttamente motivato. Ha inoltre precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove: nel caso concreto non vi era alcun sovvertimento dell’onere probatorio, che restava a carico del datore di lavoro per dimostrare l’insussistenza dei presupposti dimensionali dell’art. 18 Statuto dei lavoratori. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La società è stata condannata alle spese e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
la deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito
art. 18, commi 4, 7, 8 e 9, l. n. 300/1970
il regime sanzionatorio per licenziamento illegittimo dipende anche dal requisito dimensionale dell’impresa; i lavoratori formalmente autonomi possono essere computati solo se in concreto il rapporto sia subordinato
la subordinazione va accertata sulla base dell’assoggettamento del prestatore al potere direttivo e organizzativo del datore, anche mediante indici sussidiari nei rapporti di natura intellettuale o professionale
la violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a soggetto diverso da quello gravato per legge, non quando si contesti la valutazione delle prove offerte
non consente di censurare in cassazione la diversa lettura del compendio istruttorio compiuta dal giudice di merito
richiamato quale regime alternativo invocato dalla ricorrente per il caso di insussistenza del requisito dimensionale
le spese seguono la soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
- Nei rapporti di lavoro di natura intellettuale o professionale, l’assenza di una prova immediata dell’eterodirezione consente di valorizzare indici sussidiari della subordinazione, quali continuità, osservanza di orari, coordinamento nell’organizzazione aziendale e assenza di autonoma struttura imprenditoriale del prestatore.
- La qualificazione del rapporto come subordinato, quando fondata su un apprezzamento complessivo di elementi istruttori, è un giudizio di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e non viziata da errori di diritto.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha invertito l’onere della prova; non basta contestare come siano state valutate le prove o quale significato sia stato attribuito agli elementi istruttori.
- Ai fini del requisito dimensionale dell’impresa nei licenziamenti, grava sul datore di lavoro la prova dei fatti impeditivi dell’applicazione della tutela prevista dall’art. 18 l. n. 300/1970, inclusa l’eventuale insussistenza della soglia occupazionale.
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